Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha chiesto la rivalutazione della misura sulla base del tempo trascorso dai fatti (novembre 2015), della confessione, della proposta di patteggiamento (un anno e dieci mesi) e della positiva evoluzione della personalità dimostrata dall'ammissione ai permessi premio durante la detenzione. Il Tribunale aveva ritenuto il tempo trascorso non sufficiente per modificare l'assetto cautelare, aveva considerato irrilevante il patteggiamento ai fini del pericolo di reiterazione e aveva escluso che i permessi premio dimostrassero l'interruzione dei legami con il gruppo criminale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Bari (ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p.). La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale, ritenendola insufficiente soprattutto riguardo alla valutazione dell'ammissione ai permessi premio e al suo valore indiziario rispetto all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (valutazione che, secondo la Corte, richiede un esame compiuto alla luce anche dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n.253/2019). Disposti gli adempimenti di cancelleria ex art.94 disp.att. cod.proc.pen.
Norme richiamate
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale in sede di riesame; utilizzata per descrivere la composizione del collegio che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
art.275 comma 3 secondo periodo cod.proc.pen.
art.275 comma 3 secondo periodo
Indica l'esistenza di una presunzione legale relativa in relazione all'esigenza cautelare per taluni reati; la Corte richiama che tale presunzione può essere rovesciata solo da elementi di fatto idonei a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, con obbligo di motivazione rigorosa se si vuole mantenere una misura grave come la custodia.
Rilevante perché i reati per cui è detenuto il ricorrente rientrano nel perimetro dell'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario; condiziona la valutazione dell'ammissione ai benefici penitenziari e della rilevanza dei permessi premio rispetto ai legami con la criminalità organizzata.
Corte Costituzionale, sent. n.253/2019
Corte cost. n.253 del 2019
Giurisprudenza ritenuta significativa: secondo la pronuncia, l'ammissione ai permessi premio comporta una valutazione del Magistrato di Sorveglianza circa l'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti; tale valutazione è elemento probatorio rilevante che il giudice del riesame deve esaminare compiutamente.
Norma richiamata per indicare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento in Cassazione.
art.94 disp.att. cod.proc.pen.
art.94 commalter disp.att.cod.proc.pen.
Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La custodia cautelare per reati che offrono una presunzione relativa di pericolosità (art.275 c.3) può essere mantenuta solo se il giudice fornisce una motivazione rigorosa che escluda effettivamente gli elementi contrari prodotti dalla difesa.
- L'ammissione ai permessi premio e altri benefici penitenziari, specie dopo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.253/2019), costituisce un elemento probatorio rilevante circa l'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata e deve essere valutata compiutamente dal giudice del riesame.
- Il tempo trascorso dai fatti è un elemento da considerare ma non necessariamente decisivo da solo; va valutato insieme ad altri fattori (comportamento in detenzione, atti di collaborazione, misura della pena concordata, ecc.).
- La decisione di patteggiamento non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione, ma la modesta entità della pena concordata può essere un elemento da integrare nella valutazione complessiva della misura cautelare.
- Una motivazione generica che dichiari irrilevanti permessi premio o valutazioni del Magistrato di Sorveglianza può essere insufficiente e determinare l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
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