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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04405/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe valorizzato adeguatamente gli elementi favorevoli alla persona imputata. Il testo dà conto della vicenda concreta: trasporto di un ingente quantitativo di cocaina, pari a 1080 grammi, prelevata presso un soggetto agli arresti domiciliari, con l'uso di un'autovettura di proprietà dell'imputato, in uniforme da agente di polizia penitenziaria; inoltre, nella sua abitazione erano stati rinvenuti ulteriori quantitativi di cocaina e hashish. La difesa censurava quindi la valutazione sfavorevole sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura massima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, osservando che il giudice di merito aveva correttamente considerato, da un lato, gli elementi positivi indicati dalla difesa, come lo svolgimento di una stabile attività lavorativa, e, dall'altro, la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato. In particolare, la Corte ha valorizzato il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina, la condizione soggettiva dell'imputato quale agente di polizia penitenziaria e la detenzione di altra sostanza stupefacente in casa, elementi ritenuti sintomatici di uno stabile collegamento con il traffico di stupefacenti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reati in materia di stupefacenti; nel testo non viene precisata la specifica condotta contestata oltre al trasporto e alla detenzione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    richiamato quale aggravante o titolo concorrente nella contestazione relativa agli stupefacenti; il testo non esplicita la ricostruzione tecnica della fattispecie, ma conferma la condanna su tale base normativa.

  • art. 616 c.p.p.

    implicito richiamo alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti generiche e la loro eventuale estensione, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • Il diniego della massima estensione delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi in modo non illogico sia elementi favorevoli all'imputato sia la gravità concreta del fatto e la personalità dell'agente.
  • Il trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente può essere indicativo di un stabile inserimento nel circuito del traffico di droga, specie se accompagnato da ulteriori elementi fattuali coerenti con tale conclusione.
  • La condotta di un soggetto appartenente alle forze dell'ordine o ad altra pubblica funzione può essere apprezzata negativamente ai fini del giudizio sulla personalità e sul trattamento sanzionatorio quando sia incompatibile con il ruolo rivestito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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