Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società calcistica per far dichiarare inefficaci due pagamenti eseguiti nel novembre 2014 in favore di un procuratore sportivo, a saldo di compensi per l'attività svolta in relazione al trasferimento di un calciatore. I pagamenti erano stati pattuiti in forma dilazionata con scrittura privata dell'11 giugno 2014. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall.; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del percettore, ritenendo non provate le esimenti di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall., sostenendo che la dilazione nei pagamenti costituirebbe prassi del settore e che l'attività di procuratore sportivo sarebbe funzionale alla continuità aziendale; 2) violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall. e 2697 c.c. per erroneo apprezzamento degli indizi relativi alla scientia decoctionis; 3) ulteriore censura per vizio motivazionale sul contesto sportivo; 4) violazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2697 c.c. e 3 Cost., per non avere attribuito rilievo a una CTU svolta in altro giudizio che collocava più tardi l'emersione della crisi e dell'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a sovvertire gli accertamenti di fatto dei giudici di merito: quanto all'esimente dei pagamenti nei termini d'uso, ha escluso che potesse essere rivalutata la ritenuta assenza di una prassi negoziale consolidata, osservando che la dilazione era stata una soluzione patologica seguita alle iniziative esecutive del creditore; quanto all'esimente per prestazioni funzionali alla continuità dell'impresa, ha condiviso l'accertamento secondo cui si trattava di un libero professionista che aveva curato un singolo trasferimento e non una prestazione continuativa e coordinata. Anche le doglianze sulla scientia decoctionis sono state dichiarate inammissibili perché dirette a contestare la valutazione globale degli indizi compiuta dal merito, considerata corretta: decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, esecuzione forzata, rinuncia al pignoramento in cambio di dilazione e notizie pubbliche sulla crisi della società. Parimenti inammissibile la critica sulla mancata valorizzazione di una CTU resa in altro giudizio, trattandosi di scelta probatoria rimessa al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
Norma base dell'azione revocatoria fallimentare esercitata sui pagamenti effettuati al creditore poi revocato.
art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.
L'esimente dei pagamenti effettuati nei termini d'uso richiede una prassi negoziale consolidata e stabile; non è sufficiente una dilazione sorta come rimedio patologico a seguito dell'azione esecutiva del creditore.
art. 67, terzo comma, lett. f), l. fall.
L'esenzione per prestazioni di servizi funzionali alla conservazione dell'impresa non opera quando l'attività è resa da un professionista per un singolo incarico, senza il requisito della continuità/coordinamento richiesto.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova e alla censura sull'accertamento della scientia decoctionis.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge, ritenute inammissibili perché dirette in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta come inammissibile.
art. 3 Cost.
Richiamato incidentalmente per contestare la mancata valorizzazione della CTU, senza incidere sull'esito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'esimente dei pagamenti eseguiti nei "termini d'uso" presuppone una prassi negoziale realmente consolidata e stabile tra le parti o nel settore; non basta una dilazione pattuita in un contesto patologico di recupero coattivo del credito.
- L'esenzione per le prestazioni funzionali alla continuità dell'attività d'impresa non si applica a incarichi professionali isolati, ma richiede una prestazione di servizi effettivamente continuativa e coordinata con l'organizzazione aziendale.
- La prova della scientia decoctionis può essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati globalmente anche alla luce delle qualità professionali del terzo e del contesto concreto in cui ha operato.
- La valutazione degli indizi e la scelta degli elementi di prova rilevanti spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- La mancata considerazione di una CTU svolta in altro giudizio non integra di per sé violazione di legge se il giudice di merito ha motivatamente ritenuto di non attribuirle rilievo decisivo.
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