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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25240/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Armentano ha chiesto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. riguardo a diverse condanne per truffa; il Tribunale di Asti ha rigettato l'istanza ritenendo che la distanza temporale fra la prima e l'ultima condanna (dal 7/2/2011 al 4/6/2013, oltre due anni) e la presenza di numerosi precedenti indicherebbero un generico programma delinquenziale e non un unico disegno criminoso unitario. Il ricorrente ha censurato la valutazione della distanza temporale, sostenendo che molte fattispecie erano ravvicinate (alcune a distanza di un giorno o meno di due mesi) e che il Tribunale non ha adeguatamente considerato precedenti decisioni di cognizione che avevano già unificato reati analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Asti e rinviando per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Parma (in sentenza richiamata) aveva già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 c.p. condotte di truffa commesse tra il 24/1/2011 e il 25/10/2012; alcune delle fattispecie oggetto della richiesta di continuazione erano commesse nello stesso arco temporale e, anzi, una era il giorno precedente e nello stesso luogo di un fatto già ritenuto unificato. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo giudizio, non può ignorare senza motivazione specifica e significativa valutazioni già operate in sede di cognizione; inoltre ha ricordato che la prossimità temporale è un elemento probatorio rilevante ma non esclusivo, e che la decisione andrà riconsiderata tenendo conto dei precedenti accertamenti e del complessivo quadro fattuale e giuridico. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Asti in diversa composizione per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione fra reati già giudicati separatamente; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di apprezzamento ma deve confrontarsi con eventuali valutazioni già operate in sede di cognizione e motivare specificamente l'eventuale discostamento.

  • art. 640 cod. pen.

    Il reato oggetto delle sentenze è la truffa; la presenza della stessa fattispecie (truffa) fra i vari provvedimenti è elemento da valutare insieme ad altri indizi per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina l'unificazione delle pene (unitarietà del disegno criminoso) in sede di merito; una precedente decisione di cognizione che abbia già ritenuto unificabili più condotte costituisce elemento rilevante che il giudice dell'esecuzione deve considerare e dal quale può discostarsi solo con motivazione specifica.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione sull'istanza ex art. 671 c.p.p., non può ignorare senza motivazione specifica valutazioni già espresse in sede di cognizione circa l'unitarietà del disegno criminoso.
  • La prossimità temporale tra reati è un principio di prova positivo a favore della continuazione ma non è di per sé decisiva; occorre valutare anche altri indizi (luogo, modalità, identità di vittime, reiterazione dello stesso modus operandi).
  • Se precedenti sentenze di merito hanno già riconosciuto un vincolo di unità (art. 81 c.p.), il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con quelle motivazioni e può eventualmente riconoscere la continuazione anche solo parzialmente per i reati commessi in contesti temporali e spaziali unitari.
  • La semplice distanza cronologica tra la prima e l'ultima condotta non è sufficiente a escludere la continuazione se alcune condotte intermedie risultano temporaneamente e spazialmente ravvicinate o collegate da altri elementi indiziari.
  • In caso di dissenso rispetto a valutazioni di cognizione, il giudice dell'esecuzione deve indicare specifiche e significative ragioni per giustificare il diverso apprezzamento.

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