Cassazione Penale, Ordinanza n. 28820/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che una parte delle censure era infondata nel merito e che la doglianza relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. era inammissibile per difetto di devoluzione in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, deducendo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della Corte territoriale era conforme ai principi di legittimità e che il solo stato di incensuratezza non basta più, di per sé, a giustificare la concessione della diminuente. Ha inoltre rilevato che la censura sulla misura della pena tendeva a una nuova valutazione di congruità, attività non consentita in cassazione quando la pena non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha dichiarato il motivo inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, quindi non devoluto al giudice di secondo grado.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere dedotta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente, da solo, a giustificarne la concessione.
In cassazione non sono proponibili questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni tassative.
Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per evitare il controllo su punti non esaminati dal giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena se la determinazione sanzionatoria del giudice di merito non presenti profili di arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente, da solo, il mero stato di incensuratezza.
- Una questione non dedotta nei motivi di appello è inammissibile in cassazione, salvo che si tratti di tema rilevabile d'ufficio o non proponibile in grado di appello.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la devoluzione effettuata in appello: un motivo nuovo, mai sottoposto al giudice di secondo grado, non può essere recuperato in cassazione.
Come è indicizzato
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