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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18296/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Dal testo emerge che l'unico profilo dedotto in cassazione riguardava l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di legittimità ha però rilevato che la motivazione della decisione di merito era sufficiente e non illogica: la pena era stata determinata di poco sopra il minimo edittale, valorizzando sia la gravità della condotta, desunta dal rilevante superamento della soglia di reddito, sia la capacità a delinquere, inferita dai precedenti penali, incluso uno specifico precedente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla misura della pena perché la sentenza di appello era adeguatamente motivata sulla quantificazione sanzionatoria e aveva esaminato le deduzioni difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    norma incriminatrice per la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata; la decisione riguarda esclusivamente la tenuta della motivazione sulla pena e non la configurazione astratta del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la misura della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito valorizza elementi concreti quali la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, anche tramite i precedenti penali.
  • La determinazione della pena di poco superiore al minimo edittale non è censurabile in cassazione se sorretta da una motivazione non illogica e da un esame delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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