Sentenza del 17/11/2015 n. 2431 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Annullamento in via di autotutela degli atti impugnati - Disciplina delle spese del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato diversi avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2010. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate aveva annullato gli atti in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado aveva dichiarato estinto il processo compensando le spese. La contribuente ha contestato tale decisione, sostenendo che l’annullamento dell’Ufficio dovesse comportare la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, poiché non si trattava di rinuncia al ricorso da parte del contribuente, ma di ritiro degli atti impugnati da parte dell’Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente e riformato la decisione di primo grado. Ha qualificato l’annullamento in autotutela come causa di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, escludendo l’applicazione dell’art. 44, che riguarda la rinuncia al ricorso effettuata dal contribuente. Tuttavia, ha ritenuto illegittima la compensazione automatica delle spese, richiamando la sentenza n. 274/2005 della Corte costituzionale e la successiva disciplina che consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Poiché tali ragioni non erano state adeguatamente indicate, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi, liquidate in 6.240 euro, di cui 1.740 euro per rimborso spese, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
Art. 44 del d.lgs. n. 546/1992
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso riguarda il contribuente, cioè la parte che ha introdotto il giudizio. L’Amministrazione non può rinunciare a un giudizio di primo grado che non ha promosso, ma che ha subito.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
L’annullamento dell’atto impositivo in autotutela comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La regola della compensazione automatica delle spese, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima quando il ritiro dell’atto dipende dall’Amministrazione nel corso del processo.
Art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Le spese seguono il principio della soccombenza, salvo i casi in cui ricorrano validi presupposti per la compensazione.
La compensazione delle spese costituisce un’eccezione alla regola della soccombenza e richiede gravi ed eccezionali ragioni, da indicare specificamente nella motivazione.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e di non averle riscosse dal cliente.
Sentenza Corte costituzionale n. 274/2005
Ha dichiarato illegittima la compensazione automatica delle spese prevista dall’art. 46, comma 3, quando l’Amministrazione ritira in autotutela l’atto impugnato durante il giudizio, poiché tale automatismo può ledere i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Ha rafforzato la natura eccezionale della compensazione delle spese, subordinandola alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato durante il processo, la fattispecie va generalmente qualificata come cessazione della materia del contendere, non come rinuncia al ricorso.
- La rinuncia al ricorso ex art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 può provenire dal contribuente, che ha introdotto il giudizio; l’Ufficio non può essere considerato rinunciante in un giudizio promosso contro i suoi atti.
- L’annullamento in autotutela non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Il giudice deve applicare il principio della soccombenza sostanziale o valutare specificamente le ragioni dell’annullamento.
- La compensazione delle spese è ammissibile soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere concrete, specifiche e adeguatamente motivate; il semplice richiamo alla complessità della controversia o al comportamento processuale delle parti può non essere sufficiente.
- Se il contribuente è stato costretto a rivolgersi a un difensore per impugnare un atto poi annullato dall’Amministrazione, può ottenere la condanna dell’Ufficio alle spese processuali, salvo circostanze particolari adeguatamente giustificate.
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