Sentenza del 17/11/2015 n. 9264 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Cancellazione società di capitali dal registro delle imprese - Capacità processuale del liquidatore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la conseguente cessazione della capacità processuale. Dopo tale momento il liquidatore non può più agire in rappresentanza della società, non essendo configurabile la rappresentanza di un soggetto giuridico ormai inesistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso tributario in nome e per conto di una società di capitali dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese. La questione riguardava la permanenza della capacità processuale della società e dei poteri di rappresentanza del liquidatore successivamente alla cancellazione.
Norme richiamate
Principio in materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente.
La cancellazione produce l'estinzione della società e comporta la perdita della sua capacità processuale.
Principio in materia di poteri del liquidatore
In capo a tale soggetto non possono residuare poteri di rappresentanza di un soggetto giuridico non più esistente.
Il liquidatore può rappresentare la società solo finché essa esiste giuridicamente; un ricorso notificato dopo la cancellazione è quindi inammissibile per difetto di capacità e rappresentanza processuale.
Massime di principio
- Prima di proporre un ricorso o compiere atti processuali per una società, occorre verificare se essa sia ancora iscritta nel registro delle imprese.
- La cancellazione della società comporta, in via generale, la perdita della capacità di essere parte nel processo e rende inefficace l'azione proposta dal liquidatore in nome della società estinta.
- La data della cancellazione è decisiva: se la notificazione del ricorso avviene dopo tale data, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il liquidatore non conserva automaticamente poteri rappresentativi dopo l'estinzione della società; eventuali pretese o responsabilità successive devono essere valutate nei confronti dei soggetti legittimati secondo la disciplina applicabile.
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