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Sentenza

Sentenza del 17/11/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

IMPOSTA DI REGISTRO - Abdicazione della proprietà - Imposta di registro in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'atto di mera abdicazione della proprietà, non comportando il trasferimento della proprietà o l'acquisto di un diritto reale da parte di un altro soggetto, deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro della rinuncia o abdicazione alla proprietà. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro prevede, in via generale, l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti a titolo oneroso traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento, inclusa la rinuncia a tali diritti. La sentenza chiarisce però che tale previsione riguarda soltanto le rinunce che producono un effetto acquisitivo in favore di un altro soggetto. Le rinunce meramente abdicative, prive di effetti traslativi e non idonee a determinare un trasferimento di ricchezza, non rientrano invece nell'imposta proporzionale.

Norme richiamate

  • Articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro

    Atti a titolo oneroso traslativi della proprietà ovvero costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia agli stessi

    La norma si applica in misura proporzionale alle rinunce che producono un effetto acquisitivo o circolatorio in favore di un altro soggetto; non si applica invece alle rinunce meramente abdicative, prive di trasferimento di ricchezza, che sono soggette all'imposta in misura fissa.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime dell'imposta di registro occorre verificare gli effetti giuridici concreti dell'atto, non soltanto la sua denominazione.
  • La rinuncia a un diritto reale è soggetta a imposta proporzionale quando determina l'acquisto del diritto o della proprietà da parte di un altro soggetto.
  • La rinuncia meramente abdicativa, che comporta soltanto la dismissione del diritto senza trasferimento o arricchimento altrui, è normalmente soggetta a imposta di registro in misura fissa.
  • L'assenza di un effetto traslativo o di un trasferimento di ricchezza costituisce l'elemento centrale per escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale.

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