Sentenza del 17/11/2015 n. 991 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
Oneri deducibili - Redditi d'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma il principio secondo cui i costi e gli oneri per i quali la legge prescrive la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito non sono ammessi in deduzione dal reddito d'impresa. Dal testo fornito non risultano né il dispositivo completo né l'esito processuale specifico, quindi non è possibile stabilire se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, di costi e oneri soggetti all'obbligo di registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito. La questione è interpretata alla luce dell'ultimo comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 597/1973, nel testo applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
Art. 74, ultimo comma, D.P.R. n. 597/1973
Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito.
La norma esclude la deducibilità fiscale dei costi e degli oneri soggetti a uno specifico obbligo di registrazione in apposite scritture fiscali, quando tale adempimento non risulti rispettato o comunque nei casi in cui operi l'esclusione prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione dei costi d'impresa occorre verificare non solo l'inerenza e l'effettività della spesa, ma anche il rispetto degli obblighi contabili e documentali prescritti dalla normativa fiscale applicabile nel periodo d'imposta.
- Quando una norma fiscale collega la deducibilità alla registrazione in scritture contabili o fiscali specifiche, l'omessa registrazione può comportare l'indeducibilità del costo.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla normativa vigente ratione temporis, poiché modifiche legislative successive non possono essere applicate automaticamente a periodi d'imposta precedenti.
- Dal solo principio di diritto non è possibile ricostruire l'esito concreto della causa né individuare con certezza le parti processuali; per farlo è necessario il testo integrale della sentenza.
Testo integrale
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