Sentenza del 17/11/2015 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contributo Unificato Tributario -Impugnazione - Ammissibilità- Atti Plurimi - Misura C.U.T - Calcolo per singolo atto - Somma- Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'invito della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale al pagamento di 2.250 euro a titolo di integrazione del contributo unificato tributario. Aveva proposto un unico ricorso in appello contro tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, versando il contributo calcolato sulla somma dei valori delle controversie. L'Amministrazione aveva invece ritenuto dovuto un contributo autonomo per ciascun atto impugnato. Il contribuente sosteneva inoltre che l'invito al pagamento non fosse impugnabile, mentre la Commissione ha ritenuto che esso contenesse una pretesa tributaria definita e fosse quindi autonomamente impugnabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Amministrazione. Ha confermato che l'invito al pagamento del contributo unificato, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, è impugnabile quando manifesta una pretesa tributaria compiuta e precisa, prospettando termini di pagamento, riscossione coattiva e sanzioni. Nel merito, ha stabilito che, in caso di ricorso unico contro più atti impositivi, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto e non sulla somma complessiva dei relativi valori. Ha quindi ritenuto dovuta l'integrazione richiesta di 2.250 euro. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione di atti formalmente diversi, quando essi comunicano una pretesa tributaria definita e producono effetti lesivi immediati per il contribuente.
Art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione disciplina il contributo unificato nel processo tributario e, come interpretata dalla sentenza, impone di determinare il valore della lite con riferimento ai singoli atti impositivi impugnati.
Art. 1, comma 598, lettera a), Legge 27 dicembre 2013, n. 147
La modifica dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 è stata considerata norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva per i rapporti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Il valore della lite deve essere determinato, anche in appello, per ciascun atto impugnato.
Art. 16 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente alla segreteria dell'ufficio giudiziario di verificare l'adeguatezza del contributo unificato versato e di richiedere l'integrazione in caso di pagamento insufficiente.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il valore della controversia tributaria è determinato in base all'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni, costituendo un riferimento per il calcolo del contributo unificato.
Art. 248 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La questione relativa al termine per l'emissione dell'invito al pagamento è stata abbandonata dal contribuente e non è stata quindi decisa.
Massime di principio
- Un atto denominato 'invito al pagamento' è impugnabile davanti al giudice tributario quando contiene una pretesa fiscale già determinata e indica un termine di pagamento, le conseguenze dell'inadempimento o l'avvio della riscossione coattiva.
- Nel processo tributario, l'impugnazione cumulativa di più atti non consente, di regola, di calcolare un unico contributo sulla somma complessiva dei valori: il contributo deve essere determinato separatamente per ciascun atto impositivo.
- La scelta di presentare un ricorso unico contro più atti non può produrre un risparmio sul contributo unificato, poiché ogni atto deriva da una distinta pretesa tributaria e costituisce autonomo oggetto del giudizio.
- Le modifiche normative qualificate come interpretazione autentica possono applicarsi retroattivamente ai rapporti ancora pendenti, purché non siano definiti da una sentenza passata in giudicato.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto tributario occorre guardare al suo contenuto effettivo e agli effetti prodotti, non solo alla sua denominazione formale o alla sua presenza nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
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