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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24828/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. proc. pen. per la mancata autenticazione della sottoscrizione della querela presentata da Angela Stefania Coscia, in qualità di procuratrice di Esselunga S.p.A., e per l'assenza nel fascicolo del verbale di ricezione della querela da parte dei Carabinieri di Varedo; il ricorrente deduce che, se la querela non fosse stata presentata personalmente, la firma avrebbe dovuto essere autenticata. (2) vizio di motivazione nella quantificazione della pena: la Corte d'appello non avrebbe considerato l'offerta risarcitoria formulata dall'imputato al momento dell'intervento del sorvegliante del supermercato, così da non tener conto di un elemento mitigante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti processuali dedotti (in particolare non ha prodotto l'attestazione della mancata presenza, nel fascicolo del Pubblico Ministero, del verbale di ricezione della querela) e non avendo sollevato la questione in dibattimento non poteva limitarsi alla verifica d'ufficio in Cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile/la censura generica e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione logica e adeguata circa la quantificazione della pena, non essendo richiesta una disamina analitica di tutte le deduzioni difensive in presenza di doppia conforme. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; resta confermata la sentenza di condanna per tentato furto.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Regola le formalità della querela e l'autenticazione della sottoscrizione quando la querela non è presentata personalmente; la Corte ha rilevato che, pur essendo possibile un vizio formale, grava sulla parte che lo deduce l'onere di provarne l'esistenza e di produrre gli atti o l'attestazione dell'assenza nel fascicolo del P.M.

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere probatorio delle parti in relazione ai fatti processuali non documentati nel fascicolo: la parte che invoca un fatto processuale deve indicarlo e allegarne la prova; la Cassazione non è tenuta a svolgere ricerche d'ufficio per reperire atti mancanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito valuta i fattori e formula un apprezzamento di fatto; in sede di legittimità la motivazione è insindacabile purché non contraddittoria e dia conto degli elementi essenziali considerati.

Massime di principio

  • Se si deduce un vizio formale relativo a un atto (es. querela non autenticata o mancante verbale di ricezione), il ricorrente deve allegare e, se necessario, produrre l'attestazione della mancata presenza dell'atto nel fascicolo del Pubblico Ministero; la Corte di Cassazione non è tenuta a ricercare d'ufficio atti che la parte non produce.
  • I fatti processuali non documentati nel fascicolo devono essere provati dalla parte che li deduce: l'onere di allegazione e di produzione grava sulla parte interessata e, se questa resta inerte, la censura risulta infondata o inammissibile.
  • In tema di quantificazione della pena, il giudice di merito formula un giudizio di fatto che la Cassazione sindaca solo in presenza di motivazione contraddittoria o omessa rispetto agli elementi essenziali; in presenza di doppia conforme non è necessaria una disamina analitica di tutte le deduzioni difensive.
  • Un'offerta risarcitoria formulata tardivamente o non adeguatamente documentata può non influire sulla determinazione della pena se la censura è generica e priva di elementi concreti e specifici che consentano al giudice di valutarla come circostanza attenuante.
  • Il mancato sollevamento di questioni processuali in dibattimento può precludere la loro rilevazione e produzione successiva in sede di legittimità; è dunque opportuno sollevare e documentare tempestivamente eventuali vizi formali.

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