Ordinanza n. 1221/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Con il ricorso introduttivo, deliberazione della Giunta comunale n. 6/2026; con l’atto denominato motivi aggiunti, determinazione dirigenziale n. 75 del 3 giugno 2026, dichiarativa della decadenza della variante al Piano di recupero del Borgo Marinaro, scheda n. 406, e della variante al PRG relativa al lotto di via XX Settembre
Esito
La controversia
Il ricorso introduttivo impugnava la deliberazione della Giunta comunale n. 6/2026 e chiedeva inoltre di accertare l’inadempimento del Comune all’obbligo di riconsegnare l’ex Cinema Excelsior libero dalle opere provvisionali, oppure di fornire la documentazione sulla loro manutenzione e sicurezza e le istruzioni per la loro destinazione. Le ricorrenti sostenevano che, senza la riconsegna dell’immobile, la società proprietaria non potesse predisporre il progetto esecutivo, realizzare il recupero né adempiere agli impegni previsti dallo schema di convenzione connesso alle varianti urbanistiche, e che la mancata sottoscrizione della convenzione fosse imputabile esclusivamente al Comune. Con un atto notificato il 31 agosto 2026 e depositato il 2 settembre 2026, Excelsior Cinematografica S.r.l. impugnava la determinazione dirigenziale n. 75 del 3 giugno 2026, con cui era stata dichiarata la decadenza delle due varianti, e gli atti presupposti, reiterando le domande di accertamento sull’inadempimento comunale e sulla causa della mancata stipula. Il Comune eccepiva, in relazione alla notificazione dell’atto aggiunto, che questo era stato notificato alla sede reale dell’ente e non al procuratore costituito. Le ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare e chiedevano in via principale la fissazione di un termine per rinnovare la notificazione; in subordine, chiedevano che l’atto fosse trattato come ricorso autonomo, con eventuale separazione dei fascicoli.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le domande del ricorso introduttivo né la legittimità della dichiarazione di decadenza delle varianti. Ha accolto la richiesta subordinata, ritenendo che l’atto denominato motivi aggiunti, pur diretto contro atti sopravvenuti e autonomi e contenente censure proprie, fosse munito di procure specifiche e accompagnato dal versamento di un ulteriore contributo unificato: elementi che ne consentivano la qualificazione sostanziale come nuova e autonoma domanda impugnatoria, ossia come motivi aggiunti impropri. Ha quindi disposto la separazione dei fascicoli e ordinato alla Segreteria di iscrivere l’atto come ricorso autonomo, con nuova numerazione. Non ha esaminato la richiesta principale di fissare un termine per rinnovare la notificazione e non ha adottato statuizioni sulla domanda cautelare, cui le ricorrenti avevano rinunciato. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
che i motivi aggiunti notificati il 31 agosto 2026 e depositati il 2 settembre 2026, sono stati notificati alla sede reale del Comune resistente e non, ai sensi dell’art. 43 c. 2 e 170 c.p.c. c. 1, al procuratore costituito;
Il TAR richiama la disposizione con riguardo alla notificazione dei motivi aggiunti al procuratore costituito, ma, qualificato l’atto come ricorso autonomo, non decide la questione della rinnovabilità della notificazione.
In via subordinata ha chiesto di considerare il ricorso per motivi aggiunti quale ricorso autonomo ai sensi degli artt. 40, 43 c.p.a., disponendo, se del caso, la separazione dei fascicoli;
La norma è richiamata nell’istanza subordinata relativa alla qualificazione e iscrizione dell’atto come ricorso autonomo; l’ordinanza accoglie tale richiesta sulla base della natura autonoma della domanda impugnatoria.
che i motivi aggiunti notificati il 31 agosto 2026 e depositati il 2 settembre 2026, sono stati notificati alla sede reale del Comune resistente e non, ai sensi dell’art. 43 c. 2 e 170 c.p.c. c. 1, al procuratore costituito;
Il TAR considera la disposizione nel rilevare che la notificazione dei motivi aggiunti era stata effettuata presso la sede reale del Comune anziché presso il procuratore costituito; non decide tuttavia gli effetti di tale modalità di notificazione.
Massime di principio
- I motivi aggiunti che introducono una domanda impugnatoria nuova, diretta contro atti sopravvenuti autonomi e accompagnata da specifiche procure e dal distinto contributo unificato, possono essere qualificati come motivi aggiunti impropri e trattati, sul piano sostanziale, come ricorso autonomo.
- Quando l’atto proposto come motivi aggiunti ha natura di ricorso autonomo, il giudice può disporre la separazione dei fascicoli e la sua iscrizione con un nuovo numero di registro generale.
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