Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA del 29 novembre 2022 recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società, adottato in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica
Esito
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione prescrittiva di ARERA n. 634/2022/E/eel, adottata all’esito del procedimento avviato con deliberazione n. 342/2016/E/eel e notificata il 2 dicembre 2022. L’ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio è stato comunicato che la ricorrente era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Roma n. 868 del 23 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo in applicazione dell’art. 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e dell’art. 79, comma 2, c.p.a., a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo oppure, essendosi la società costituita tramite procuratore, dalla data in cui questi ha reso la relativa dichiarazione. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della Segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice
L’apertura della liquidazione giudiziale interrompe il processo; il termine per riassumerlo decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione.
art. 79, comma 2, c.p.a.
ritenuto che, in applicazione del combinato disposto dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell’art. 79, comma 2, c.p.a., nel caso di specie va dichiarata l’interruzione del giudizio
In combinato disposto con l’art. 143, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la norma processuale conduce alla dichiarazione d’interruzione del giudizio a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
considerato che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., e che il dies a quo per la riassunzione decorre dalla data della comunicazione della Segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione
Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.; nel caso deciso, il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di Segreteria della pronuncia d’interruzione.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo amministrativo; quando la parte è costituita tramite procuratore, l’interruzione opera dalla data in cui il procuratore rende la dichiarazione dell’evento al giudice.
- Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione e, secondo la pronuncia, dalla comunicazione della Segreteria dell’intervenuto provvedimento.
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