Ordinanza n. 424/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato, sez IV, n. 6086 del 18 luglio 2022, confermativa della sentenza di questo T.A.R. n. 638 del 21 novembre 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale e contestata mancata esecuzione delle sentenze di annullamento dei titoli edilizi e della successiva sentenza di ottemperanza n. 86/2024, nonostante l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 01/2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’8 ottobre 2026 la nomina di un commissario ad acta, deducendo che l’ordinanza di demolizione n. 01/2025, adottata il 10 febbraio 2025, non era stata integralmente attuata. In particolare, secondo l’istanza, non risultavano eseguiti il frazionamento catastale del manufatto, ove necessario, la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione gratuita al Comune ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, né la demolizione e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune non si è costituito; gli ultimi aggiornamenti documentali sul procedimento risalivano al 3 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull’istanza di nomina del commissario ad acta. Ha rilevato dagli atti un’ottemperanza soltanto parziale e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti prima di adottare ulteriori provvedimenti. Ha quindi ordinato al Comune, tramite il funzionario responsabile del procedimento, di depositare entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla notifica se anteriore, una relazione documentata sullo stato del procedimento, sulle ragioni della sua mancata conclusione e sul cronoprogramma delle attività future eventualmente stabilite per reprimere l’abuso. La questione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Ritenuto che, al fine di decidere sull’istanza di nomina di un commissario ad acta dell’8 ottobre 2026 (nonché sugli eventuali provvedimenti del caso), si rende necessario acquisire da parte del Comune di Montefalcone nel Sannio, nella persona del funzionario responsabile del procedimento, una documentata relazione di chiarimenti in ordine allo stato del procedimento, alla giustificazione dell’inconcludenza finora perpetrata, oltre che notizie sul cronoprogramma delle attività future eventualmente già stabilite allo scopo di reprimere l’abuso edilizio di cui si discute;
Il TAR dispone un’integrazione istruttoria acquisendo dal Comune una relazione documentata, quale passaggio necessario per decidere sull’istanza di nomina del commissario ad acta e sugli eventuali ulteriori provvedimenti.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
in caso affermativo, il Comune dovrà allora senz’altro adottare l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
Nel quadro conformativo stabilito dalla precedente sentenza di ottemperanza, accertata la possibilità tecnico-costruttiva di ripristinare lo stato dei luoghi, il Comune deve adottare l’ordinanza di demolizione.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
diversamente, ossia qualora emergano insuperabili profili tecnici tali da rendere impossibile, in concreto, la rimozione degli abusi edilizi senza compromettere la struttura del restante fabbricato della Sabetta, il Comune sarà tenuto, ai fini dell’ottemperanza del giudicato, a irrogare la sola sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001;
Se la rimozione degli abusi è concretamente impossibile per insuperabili ragioni tecniche e comprometterebbe la struttura residua dell’edificio, l’ottemperanza al giudicato deve avvenire mediante la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38.
Massime di principio
- La sentenza che annulla un titolo edilizio non è di per sé autoesecutiva: l’amministrazione deve svolgere le attività provvedimentali e materiali necessarie a realizzare la tutela sostanziale, inclusa la repressione dell’abuso e, ove possibile, la rimozione delle opere.
- Nell’esecuzione del giudicato di annullamento di un titolo edilizio, l’amministrazione deve verificare in concreto, con istruttoria svolta in contraddittorio, se il ripristino sia tecnicamente possibile; se lo è, deve ordinare la demolizione, mentre, se sussistono insuperabili impedimenti tecnici che rendono impossibile la rimozione senza compromettere la restante struttura, deve applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 380/2001.
- Prima di decidere sulla nomina di un commissario ad acta in presenza di un’ottemperanza solo parziale, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata sullo stato degli adempimenti, sulle ragioni del ritardo e sulle attività programmate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 425/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 1227/2026 - Ancona, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →