Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, nonché deliberazione consiliare di convalida degli eletti
Esito
La controversia
Il ricorrente, candidato sindaco sostenuto dalla lista n. 2, ha contestato il risultato elettorale, nel quale la propria lista aveva ottenuto 233 voti contro i 237 della lista n. 1, guidata dalla candidata proclamata sindaca. Ha dedotto che nove schede sarebbero state illegittimamente attribuite alla lista n. 1 e alla sua candidata sindaca, benché recassero una croce sul simbolo di lista e, nello spazio riservato alla preferenza, le scritte «M.B.» o «M. Budriesi»; che una scheda favorevole alla lista n. 2 sarebbe stata annullata nonostante la scritta «erc» e la parola «erigo», ritenute riferibili al candidato consigliere Alessandro Enrico; e che sarebbe stata annullata un’altra scheda recante segni su entrambi i simboli di lista e indicazioni di preferenza riconducibili al candidato consigliere Naccari Domenico. Ha inoltre contestato la mancata verbalizzazione delle contestazioni sollevate dal rappresentante della lista n. 2 e chiesto la correzione del risultato, la propria proclamazione a sindaco e l’attribuzione alla lista n. 2 del premio di maggioranza e dei seggi spettanti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né le questioni di rito: ha ritenuto che i motivi fossero sufficientemente specifici, applicando con rigore attenuato il relativo onere nel giudizio elettorale, poiché l’interessato non può esaminare direttamente il materiale contestato e deve basarsi su indicazioni di terzi. Ha quindi disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti costituite, affidata al Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega, per riesaminare le schede e gli altri documenti utili e accertare le circostanze contestate. Per le nove schede attribuite alla lista n. 1 dovrà essere precisato quante rechino «M.B.» e quante «M. Budriesi», anche ai fini della prova di resistenza. La verificazione va eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e la relazione, con la documentazione pertinente, depositata nei successivi venti giorni. Il compenso del verificatore sarà liquidato dopo l’esecuzione dell’incombente ai sensi dell’art. 66 c.p.a.; ogni decisione su rito, merito e spese è riservata alla decisione definitiva. È fissata l’ulteriore udienza pubblica al 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
artt. 65 e 66 c.p.a.
ai fini del decidere sia necessario procedere, rispetto alle sole circostanze sopra riportate, ad una verificazione, in contraddittorio tra le parti costituite, a cura del Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario o dirigente dell’Ufficio, diretta al riesame delle schede scrutinate nella menzionata Sezione, nonché di ogni altro documento giudicato utile
Il giudice dispone la verificazione come incombente istruttorio per acquisire e valutare le schede e i documenti pertinenti alle contestazioni elettorali; il compenso del verificatore è liquidato, dopo l’esecuzione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, la specificità dei motivi va valutata con rigore attenuato, poiché il ricorrente non può esaminare direttamente le schede contestate e può dover fare affidamento sulle indicazioni di terzi, anche se non precise o esaustive.
- L’onere di specificità nel ricorso elettorale è assolto quando l’atto introduttivo indica la natura dei vizi denunciati, le sezioni cui si riferiscono le contestazioni e una loro descrizione concreta.
- Quando la decisione dipende dalla verifica delle schede contestate, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio, circoscrivendone l’oggetto alle contestazioni dedotte e demandando al verificatore gli accertamenti necessari, inclusi quelli funzionali alla prova di resistenza.
Come è indicizzato
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