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Ordinanza

Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento A) del decreto del Prefetto della Provincia di Como Prot. Area 1/P.A. n. -OMISSIS-, emesso in data 18.5.2026 e notificato al ricorrente in data 19.5.2026, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento questorile n. -OMISSIS-/D.A.SPO./2026; B) del provvedimento del Questore della Provincia di Como n. -OMISSIS-/D.A.SPO./2026, adottato in data 13.1.2026 e notificato in data 19.1.2026, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni due; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimento del Questore di Como che ha disposto un DASPO della durata di due anni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO disposto dal Questore di Como il 13 gennaio 2026, notificato il 19 gennaio 2026, e il decreto del Prefetto di Como del 18 maggio 2026, notificato il 19 maggio 2026, che ha respinto il ricorso gerarchico. Nell’incidente cautelare, il TAR ha rilevato che dai video depositati non emerge con chiarezza l’immagine del ricorrente e ha ritenuto necessario acquisire gli atti della DIGOS richiamati nella relazione dell’Amministrazione, per verificare come sia stato identificato quale autore delle condotte contestate. Il testo non riporta ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né sospeso il DASPO. Ha ordinato alla Questura di Como di depositare entro il 30 ottobre 2026 gli atti redatti dalla DIGOS richiamati nella relazione versata in giudizio, chiarendo le modalità di identificazione del ricorrente. L’eventuale inadempimento totale o parziale costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, c.p.a. La Questura aveva già ottemperato alla precedente ordinanza del Collegio del 29 settembre 2026. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 64, ultimo comma, c.p.a.

    l’inadempimento totale o parziale costituirà argomento di prova, ex art. 64, ultimo comma, c.p.a.

    Il mancato o incompleto adempimento dell’ordine istruttorio può essere valutato dal giudice come argomento di prova.

Massime di principio

  • Quando gli elementi video acquisiti non consentono di identificare con chiarezza il destinatario di un DASPO quale autore delle condotte contestate, il giudice può ordinare all’Amministrazione di produrre gli atti istruttori richiamati nel provvedimento e di chiarire le modalità di identificazione, rinviando la decisione cautelare all’esito dell’istruttoria.
  • L’inadempimento totale o parziale a un ordine istruttorio può costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeMisure prefettizie di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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