Cassazione Penale, Sentenza n. 37202/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 13/05/2021 che aveva riconosciuto a Bagalà l'indennizzo di euro 23.582,00 per ingiusta detenzione dal 24/06/2014 all'01/10/2015. Il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di provvisionale alimentare in ragione delle sue precarie condizioni economiche; 2) errata compensazione delle spese di giudizio, dovendosi applicare il principio di soccombenza; 3) errata quantificazione dell'indennizzo per aver considerato 100 giorni di detenzione anziché gli effettivi 433 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo e infondato il secondo. Ha annullato l'ordinanza limitatamente ai profili relativi alla mancata pronuncia sulla provvisionale alimentare e al calcolo dell'indennizzo (numero di giorni di detenzione), rimettendo la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. In ordine alle spese, la Corte ha confermato che, se l'Amministrazione non si è costituita opponendosi, non può essere considerata soccombente e quindi non condannata alle spese.
Norme richiamate
Consente l'assegnazione di una provvisionale alimentare all'interessato quando sussistono le condizioni (stato di bisogno e incapacità di provvedere al mantenimento), obbligando il giudice a pronunciare sulla richiesta se dedotta.
Richiamato per i criteri di nozione e quantificazione della provvisionale di natura alimentare, applicabili per determinare l'importo provvisionale nell'ambito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.
artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla quantificazione dell'indennizzo; la Corte ha comunque rilevato un errore materiale nel conteggio dei giorni di detenzione e ha disposto la rimessione per la corretta determinazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 1422 del 30/11/1993 (Geretti)
Sottolinea che il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione non è immediatamente esecutivo in presenza della possibilità di assegnare una provvisionale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002
Stabilisce che il procedimento di riparazione è a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: se l'Amministrazione non si oppone non è soccombente e non può essere condannata alle spese; se si costituisce e perde, allora vige il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve espressamente decidere sulla richiesta di provvisionale alimentare in materia di riparazione per ingiusta detenzione: l'omessa pronuncia costituisce vizio e comporta annullamento e rinvio.
- La provvisionale alimentare può essere concessa solo se il richiedente prova lo stato di bisogno e l'incapacità di provvedere al proprio mantenimento; per la quantificazione si applicano i criteri dell'art. 438 c.c.
- La determinazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione richiede un conteggio accurato dei giorni di privazione della libertà: errori materiali nel computo (es. 100 vs 433 giorni) giustificano la riforma della decisione e la rideterminazione dell'importo.
- Nel procedimento di riparazione il principio della soccombenza si applica solo se l'Amministrazione si è costituita opponendosi: se il Ministero non si oppone non può essere condannato alle spese e può essere disposta la compensazione.
- Se emerga un vizio limitato nella motivazione (es. calcolo dell'indennizzo o omissione sulla provvisionale), la Corte di Cassazione può annullare parzialmente l'atto e rinviare alla corte territoriale per un nuovo esame puntuale.
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