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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un’espropriazione presso terzi promossa per il recupero di un credito pari a euro 10.404,89, nei confronti di due distinti terzi pignorati. I terzi hanno reso dichiarazione positiva per euro 15.607,33 ciascuno e il giudice dell’esecuzione ha assegnato le somme dovute dai due terzi, ripartendole tra creditore procedente e creditore intervenuto. Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi limitatamente all’entità della somma assegnata, sostenendo che, anche nel caso di pignoramento presso più terzi, il vincolo non potesse superare il limite oggettivo dell’atto di precetto aumentato della metà, e che pertanto non fosse legittima l’assegnazione di una somma complessiva superiore a quella pignorata. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; contro tale decisione il debitore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 492, 543 e 546 c.p.c. per avere il giudice di merito confermato un’assegnazione eccedente il limite complessivo del pignoramento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi integra un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma autonomi e indipendenti quanto agli effetti. Ne consegue che il limite di cui all’art. 546 c.p.c. opera per ciascun terzo pignorato, e non in relazione alla somma globale dei crediti aggrediti presso tutti i terzi. Solo l’eventuale riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di taluni pignoramenti, su istanza del debitore e con provvedimento del giudice dell’esecuzione ex art. 546, comma 2, c.p.c., può comprimere tale vincolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione, ed è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 492 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata insieme agli artt. 543 e 546 c.p.c.

  • art. 543 c.p.c.

    Norma sul pignoramento presso terzi; la Corte valorizza il sesto comma, affermando che l’inefficacia del pignoramento opera solo verso i terzi rispetto ai quali non sia notificato o depositato l’avviso di iscrizione a ruolo.

  • art. 546 c.p.c.

    "fino alla concorrenza"; "la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi"

    Il vincolo di indisponibilità opera, per ciascun terzo pignorato, nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà; nel caso di pignoramento presso più terzi il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o l’inefficacia di alcuni pignoramenti.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato per l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione.

  • art. 26-bis c.p.c.

    Richiamato per spiegare il radicamento territoriale dell’espropriazione forzata di crediti presso il luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato.

  • art. 496 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della riduzione proporzionale dei pignoramenti eseguiti presso più terzi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per individuare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Richiamato come fonte della novella dell’art. 26-bis c.p.c.

  • l. 10 novembre 2014, n. 162

    Legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014, richiamata in relazione all’art. 26-bis c.p.c.

  • l. 26 novembre 2021, n. 206

    Richiamata come fonte introduttiva del sesto comma dell’art. 543 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi, la pluralità dei terzi determina una pluralità di pignoramenti autonomi e indipendenti negli effetti, pur se gestiti in un’unica procedura.
  • Il limite quantitativo del vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. va riferito a ciascun singolo terzo pignorato e non alla somma complessiva dei crediti aggrediti presso tutti i terzi destinatari dell’atto.
  • In assenza di un provvedimento di riduzione proporzionale o di inefficacia parziale ex art. 546, comma 2, c.p.c., il vincolo di indisponibilità resta fermo per ciascun pignoramento nei limiti originariamente determinati.
  • La presenza di creditori intervenuti consente di destinare i crediti effettivamente staggiti al soddisfacimento coattivo di tutte le pretese secondo l’ordine legale di graduazione, anche quando l’ammontare complessivamente vincolato risulti superiore alla sola pretesa del procedente.
  • L’eventuale eccedenza del complessivo valore dei crediti pignorati rispetto al credito originariamente azionato non rende di per sé illegittimo il pignoramento, ma attiva i rimedi specifici previsti dall’ordinamento per contenere l’estensione del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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