Cassazione Penale, Ordinanza n. 17427/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento evidenti nonostante la definizione del procedimento con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena non può essere fondato sulla dedotta omissione del controllo ex art. 129 c.p.p., trattandosi di doglianza estranea ai motivi tassativamente deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice che individua il reato stupefacenti oggetto del procedimento.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
La Corte esclude che la sua mancata applicazione possa essere fatta valere con ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento, fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La disposizione delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma stessa.
Intervento legislativo che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile la violazione di legge per la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando tale doglianza non rientri nelle ipotesi consentite.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo proposto è estraneo al catalogo legale delle censure esperibili contro la sentenza applicativa della pena.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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