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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto di credito)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria un decreto ingiuntivo contro una debitrice, in relazione a un rapporto di finanziamento, e contro due fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto opposizione al decreto, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria e indicando come competente il Tribunale di Palmi, in ragione della residenza di due opponenti nel Comune di Gioia Tauro e della sede dell’impresa individuale della debitrice nel Comune di Rizziconi. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l’eccezione. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 18 e 637 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato come incompleta e inefficace l’eccezione, benché avessero indicato gli uffici giudiziari ritenuti competenti, anche alternativamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato territorialmente competente il Tribunale di Reggio Calabria. Ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile richieda non soltanto l’indicazione del giudice ritenuto competente, ma anche la contestazione della competenza del giudice adito rispetto a tutti i criteri concorrenti applicabili alla controversia. Nel caso concreto non era stata adeguatamente contestata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria anche in riferimento al luogo in cui era sorta l’obbligazione e a quello in cui doveva essere eseguita, oltre che al domicilio dei convenuti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adìto, come correttamente affermato dal Tribunale di Reggio Calabria, infatti, non ha solo l’onere di indicare il giudice (o i giudici) ritenuto(i) competente(i) ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il che nella specie non è avvenuto, in quanto non vi è stata adeguata contestazione della incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria sotto tutti i profili indicati e, quanto meno, tale competenza non è stata oggetto di contestazione anche in base al criterio del luogo dove è sorta l’obbligazione e di quello dove essa deve essere eseguita (oltre che del domicilio degli stessi convenuti).

    L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile è efficace solo se contesta la competenza del giudice adito rispetto a tutti i criteri concorrenti applicabili; non basta indicare il giudice ritenuto competente.

  • art. 18 c.p.c.

    Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adìto, come correttamente affermato dal Tribunale di Reggio Calabria, infatti, non ha solo l’onere di indicare il giudice (o i giudici) ritenuto(i) competente(i) ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il che nella specie non è avvenuto, in quanto non vi è stata adeguata contestazione della incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria sotto tutti i profili indicati e, quanto meno, tale competenza non è stata oggetto di contestazione anche in base al criterio del luogo dove è sorta l’obbligazione e di quello dove essa deve essere eseguita (oltre che del domicilio degli stessi convenuti).

    Il criterio territoriale relativo al domicilio del convenuto deve essere contestato nell’ambito dell’eccezione, insieme agli altri criteri concorrenti applicabili, affinché l’eccezione sia completa.

  • art. 19 c.p.c.

    Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adìto, come correttamente affermato dal Tribunale di Reggio Calabria, infatti, non ha solo l’onere di indicare il giudice (o i giudici) ritenuto(i) competente(i) ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il che nella specie non è avvenuto, in quanto non vi è stata adeguata contestazione della incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria sotto tutti i profili indicati e, quanto meno, tale competenza non è stata oggetto di contestazione anche in base al criterio del luogo dove è sorta l’obbligazione e di quello dove essa deve essere eseguita (oltre che del domicilio degli stessi convenuti).

    Il criterio territoriale previsto dall’art. 19 c.p.c., quando concorrente e applicabile, rientra tra quelli la cui competenza deve essere contestata nell’eccezione.

  • art. 20 c.p.c.

    Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adìto, come correttamente affermato dal Tribunale di Reggio Calabria, infatti, non ha solo l’onere di indicare il giudice (o i giudici) ritenuto(i) competente(i) ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il che nella specie non è avvenuto, in quanto non vi è stata adeguata contestazione della incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria sotto tutti i profili indicati e, quanto meno, tale competenza non è stata oggetto di contestazione anche in base al criterio del luogo dove è sorta l’obbligazione e di quello dove essa deve essere eseguita (oltre che del domicilio degli stessi convenuti).

    Nelle controversie relative a obbligazioni, l’eccezione deve contestare, se applicabili, i criteri del luogo in cui l’obbligazione è sorta e del luogo in cui deve essere eseguita.

  • art. 637 c.p.c.

    Nessuna citazione applicativa o interpretativa specifica dell’art. 637 c.p.c. è riportata nella motivazione.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione sull’onere di contestazione dei criteri di competenza territoriale e non ne offre un’interpretazione specifica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

    L’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto.

Massime di principio

  • L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti applicabili alla controversia; la sola indicazione del giudice ritenuto competente non è sufficiente.
  • Nelle controversie relative a obbligazioni, l’eccezione deve comprendere, ove applicabili, la contestazione dei criteri del luogo in cui l’obbligazione è sorta e di quello in cui deve essere eseguita, oltre a quelli relativi al domicilio dei convenuti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile

Testo integrale

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