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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28333/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni provenienti da un terrazzo sovrastante un locale terraneo. Il proprietario del locale agiva per ottenere la declaratoria di responsabilità della proprietaria dell'immobile sovrastante e la condanna all'esecuzione dei lavori necessari e al risarcimento dei danni. La convenuta, ritenendosi estranea al dissesto originario del terrazzo, chiamava in causa la cooperativa committente, l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, chiedendo la manleva. Dopo un primo ciclo di giudizi, la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio perché il giudice d'appello non aveva esaminato la posizione della cooperativa e del direttore lavori ai fini della manleva. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità della convenuta e aveva condannato il direttore lavori a manlevare l'erede dell'originario attore, ordinando altresì la restituzione delle somme già pagate. Nel presente giudizio la resistente, quale erede, propone ricorso incidentale denunciando nullità della sentenza e del procedimento per errata instaurazione del giudizio di rinvio: sostiene che, poiché la cooperativa committente era stata estinta nelle more, la riassunzione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli ex soci successori e non del condominio; lamenta inoltre che il giudice di rinvio non avesse disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei veri successori della cooperativa, con violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sul litisconsorzio necessario processuale. Il ricorso principale della soccombente rimane assorbito.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendolo assorbente. Stabilisce che nel giudizio di rinvio, instaurato dopo la cassazione con rinvio, deve permanere la piena corrispondenza soggettiva rispetto al processo precedente; tuttavia, quando una delle parti originarie si sia estinta nelle more, la vocatio in riassunzione deve essere indirizzata ai suoi successori effettivi. Nel caso della cooperativa estinta, tali successori erano gli ex soci e non il condominio. Poiché il giudice di rinvio non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della cooperativa, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione affinché integri il litisconsorzio necessario processuale e decida nuovamente la causa, anche sulle spese del presente giudizio nei limiti precisati dalla Corte. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nel riepilogo del pregresso giudizio di merito come base della responsabilità per cose in custodia, poi superata dalla decisione di rinvio.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato nel riepilogo del primo giudizio, quale base della condanna dell'appaltatrice a tenere indenne la convenuta per i vizi originari dell'opera.

  • art. 392 c.p.c.

    Regola la riassunzione dopo cassazione con rinvio; la Corte afferma che il giudizio di rinvio deve essere la prosecuzione del giudizio precedente e che la riassunzione deve rispettare la corrispondenza soggettiva tra le parti, salvo il subentro dei successori.

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato per l'integrazione del contraddittorio nelle impugnazioni e, nel contesto del rinvio, per affermare che la mancata notificazione ad alcuni litisconsorti non estingue il processo se il giudice ordina l'integrazione nei termini.

  • art. 110 c.p.c.

    Evocato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la successione nel processo del soggetto estinto ai suoi successori.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale come norma asseritamente violata per la pretesa mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

  • art. 2511 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla vicenda estintiva della cooperativa.

  • art. 2519 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla disciplina applicabile alla cooperativa.

  • art. 2545 duodecies c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla disciplina della cancellazione/estinzione della cooperativa.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della cancellazione dal registro delle imprese come causa di estinzione della società/cooperativa.

  • art. 102 c.p.c.

    Usato dalla Corte per affermare il litisconsorzio necessario processuale e il dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati.

  • art. 393 c.p.c.

    La Corte chiarisce che l'estinzione del processo consegue solo se, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio, questo non viene eseguito tempestivamente; non basta la mera errata individuazione del destinatario della riassunzione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato in via interpretativa per privilegiare una lettura conservativa/preservativa della fattispecie processuale, idonea a salvare gli effetti dell'impulso processuale almeno in parte.

Massime di principio

  • Dopo la cassazione con rinvio, il giudizio rescissorio è la prosecuzione necessaria del giudizio precedente: il rapporto processuale deve ricostituirsi tra gli stessi soggetti che erano parti nel giudizio di legittimità, salvi i casi di successione a titolo particolare o universale verificatisi nelle more.
  • La citazione in riassunzione nel giudizio di rinvio ha natura di atto di impulso processuale e non di impugnazione; perciò, quando una parte originaria si è estinta, la vocatio deve rivolgersi ai suoi successori effettivi, non a un soggetto diverso anche se collegato sul piano fattuale all'entità estinta.
  • La mancata notificazione dell'atto di riassunzione ad alcuni litisconsorti necessari nel giudizio di rinvio non determina automaticamente l'estinzione del processo: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e solo la mancata esecuzione dell'ordine nei termini può condurre all'estinzione ex art. 393 c.p.c.
  • Quando il giudice di rinvio omette di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori del soggetto estinto, la sentenza è nulla per violazione del litisconsorzio necessario processuale e deve essere cassata con rinvio.
  • La cancellazione di una cooperativa dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; se residuano rapporti giuridici pendenti, questi si trasferiscono agli ex soci secondo il fenomeno successorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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