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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7289/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani di non doversi procedere per il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 nn. 7 e 11 c.p.) per tardività della querela. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (artt. 529 e 606 c.p.p.) per presunta erronea applicazione degli artt. 124 e 649 bis c.p., sostenendo che, data la sussistenza delle aggravanti, il reato sarebbe stato perseguibile d'ufficio e che la costituzione di parte civile avrebbe dovuto far valere la volontà di procedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 35599/2012) e successiva giurisprudenza. Non è stata valutata la sussistenza delle aggravanti ai fini della perseguibilità d'ufficio, in quanto la pronuncia impugnata è meramente processuale e non arreca vantaggio alla parte civile ai fini civilistici. Per conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 nn. 7 e 11 c.p.

    Aggravanti richiamate dalla parte civile per sostenere la perseguibilità d'ufficio del reato di appropriazione indebita; il giudice di legittimità non ha esaminato la loro sussistenza percheè ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse

  • art. 649 bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come modifica procedurale che potrebbe incidere sulla procedibilità del reato; la Corte ha ritenuto che la questione non possa essere valutata nel contesto di un ricorso proposto dalla parte civile contro una pronuncia meramente processuale

  • art. 124 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte non ha approfondito l'interpretazione sostanziale per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 529 c.p.p.

    Citato nel motivo di ricorso per presunta violazione procedurale relativa alla decisione di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inidoneo a superare la carenza di interesse della parte civile

  • art. 606 c.p.p. (comma terzo)

    Norma invocata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso della parte civile per mancanza di interesse

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 35599/2012

    Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242 - 01

    Principio per cui la parte civile è priva di interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente processuale non idonea ad arrecare vantaggio ai fini dell'azione civilistica

  • Giurisprudenza Sez. 2 n. 19738/2018

    Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Rv. 272898 - 01

    Conferma del principio che la parte civile non ha interesse a impugnare sentenze di improcedibilità per difetto di querela

Massime di principio

  • La parte civile normalmente non ha interesse ad impugnare decisioni di improcedibilità per difetto di querela, perché si tratta di pronunce processuali che non incidono direttamente sulla posizione civilistica del danneggiato
  • La costituzione di parte civile non supplisce alla mancanza o alla tardività della querela e non conferisce automaticamente la legittimazione ad impugnare decisioni di improcedibilità
  • Se si ritiene che il reato sia perseguibile d'ufficio per effetto di aggravanti o di modifiche normative, è il pubblico ministero che deve eventualmente promuovere l'azione penale; la parte civile dovrebbe sollecitare l'intervento del pubblico ministero o agire attraverso strumenti civili separati
  • Quando la decisione impugnata è meramente processuale, chi intende tutelare interessi patrimoniali deve valutare se esistono rimedi civilistici alternativi piuttosto che il ricorso per cassazione della parte civile
  • In contenziosi simili, raccogliere e documentare tempestivamente la querela e segnalare al pubblico ministero eventuali circostanze aggravanti è cruciale per evitare l'improcedibilità per tardività della querela

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