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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42839/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/06/2022 con cui il Tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento del G.i.p. che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione denunciando la genericità della valutazione circa l'inefficacia del braccialetto (si affermava la possibilità di rimozione) e lamentando che non è stata considerata la circostanza che la custodia domiciliare sarebbe avvenuta presso l'abitazione della sorella in provincia di Treviso, con il suo consenso e con la presenza della famiglia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e valutando che gli elementi difensivi prodotti non sono idonei a incidere su tale presunzione. Il Tribunale ha rilevato la genericità delle deduzioni riguardo al buon comportamento processuale, la rilevante pena di primo grado (superiore a 11 anni) e il ruolo del ricorrente quale capo e promotore di un sodalizio dedito al narcotraffico con una vasta rete di corrieri e numerosi episodi di importazione (almeno 36). Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto che il ricorrente, anche se sottoposto a misure domiciliari o a braccialetto elettronico, potrebbe continuare a coordinare l'attività illecita, anche a distanza, e che la custodia domiciliare presso la sorella non sarebbe un ostacolo idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), artt. 73 e 74

    Norme sostanziali che configurano i reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la gravità dei reati e degli elementi fattuali (ruolo di promotore, numero di episodi) incide sulla valutazione delle esigenze cautelari

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Presunzione di pericolosità per talune fattispecie (qui richiamata con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/1990): l'imputato deve fornire elementi concreti e specifici per escludere l'applicazione di misure cautelari più afflittive; deduzioni generiche non sono sufficienti

  • decreto legge n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9

    art. 23, commi 8 e 9 d.l. n. 137/2020

    Norme che autorizzano il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (udienza esclusivamente in camera di consiglio) nel periodo di operatività della disposizione, qui applicata

  • disposizioni sulla esecuzione, art. 94, comma 1-ter (dispositivi di trasmissione alla cancelleria)

    art. 94, comma 1-ter disp. att.

    Prescrizioni procedurali per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • Per i reati di traffico di stupefacenti di particolare gravità opera una presunzione che giustifica l'applicazione di misure cautelari cautelari più afflittive; il ricorrente deve fornire elementi concreti, specifici e non meramente generici per superarla
  • La semplice proposta di custodia domiciliare presso un familiare con apposizione di braccialetto elettronico non è automaticamente idonea a sostituire la custodia in carcere quando l'imputato abbia un ruolo di leadership, una pena di entità rilevante e la possibilità concreta di coordinare una rete criminale anche a distanza
  • Nella valutazione della misura cautelare il giudice considera non solo la tecnica di controllo (es. braccialetto) ma anche la "capacità di autodisciplina" del soggetto, la concretezza delle garanzie offerte e il rischio di persistenza o reiterazione dell'attività delittuosa
  • Deduzioni difensive vaghe o generiche sul buon comportamento o sull'idoneità dell'ambiente domiciliare non sono sufficienti; sono richieste prove o circostanze specifiche che dimostrino l'effettiva incapacità dell'imputato di mantenere i contatti e dirigere il reato
  • La disponibilità di mezzi di comunicazione e la presenza di una rete organizzata sono elementi valutati negativamente rispetto alla sostituibilità della custodia in carcere con misure meno afflittive
  • Proceduralmente, in periodi di deroga come previsto da d.l. n. 137/2020, il ricorso può essere trattato anche senza l'intervento delle parti; tuttavia la valutazione di merito sulle esigenze cautelari resta sostanziale e motivata

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