Cassazione Penale, Ordinanza n. 41173/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per rapina impropria ex art. 628 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo, sostenendo che mancasse il requisito dell'immediatezza tra sottrazione e violenza/minaccia. Il secondo motivo deduceva violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628, comma 2, c.p., come reinterpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo di doglianze già respinte in appello e comunque infondato, perché il requisito dell'immediatezza nella rapina impropria non esige contestualità temporale assoluta, ma solo che la violenza o minaccia siano poste in essere in un arco temporale tale da non spezzare l'unitarietà dell'azione finalizzata a impedire il recupero della cosa o ad assicurare l'impunità. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché non dedotto previamente in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre la censura non risultava specificamente sviluppata in ricorso rispetto al contenuto del gravame riportato nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Per la rapina impropria il requisito dell'immediatezza non richiede contestualità temporale assoluta tra sottrazione e violenza/minaccia, purché vi sia un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione.
La difesa invocava l'applicazione della norma come reinterpretata dalla Corte costituzionale n. 86/2024, ma la censura è stata dichiarata non scrutinabile per mancata previa deduzione in appello.
Le censure non previamente dedotte con i motivi di appello non sono consentite in cassazione a pena di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024
Richiamata dalla difesa quale fonte di reinterpretazione dell'art. 628, comma 2, c.p.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina impropria, l'immediatezza tra sottrazione della cosa e successiva violenza o minaccia non esige simultaneità cronologica, ma richiede la permanenza di un nesso di unità dell'azione criminosa.
- La riqualificazione del fatto in furto con strappo non può essere ottenuta in cassazione mediante una mera riproposizione di doglianze già respinte dal giudice di appello.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove non previamente dedotte in appello, quando il vizio di legge o di motivazione sia stato conosciuto o conoscibile al momento del gravame precedente.
- La contestazione in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o meramente alternativa rispetto al merito è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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