Cassazione Civile, Ordinanza n. 10972/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La lite trae origine dal decesso di un uomo a seguito di un'esplosione causata da una fuga di gas in un immobile. I congiunti del defunto hanno chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dell'effettivo esecutore dei lavori sull'impianto e dei soggetti che avevano nella loro disponibilità l'immobile, assumendo una responsabilità aquiliana e da custodia. Il Tribunale ha ritenuto concorrente la responsabilità dei convenuti, liquidando il danno in favore di alcuni familiari. In appello i due odierni ricorrenti hanno contestato sia la loro responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., sia la motivazione sulle prove e sulla liquidazione del danno non patrimoniale. La Corte d'appello ha rigettato le impugnazioni, confermando la ripartizione di responsabilità e dichiarando inammissibile la doglianza sulla quantificazione del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione di norme sulla prova e sulla responsabilità civile, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su dichiarazioni rese da coimputato/terzo e senza adeguato esame della documentazione sulla titolarità dell'immobile; hanno inoltre negato la loro qualità di custodi o committenti, invocato l'esclusiva responsabilità dell'idraulico, il caso fortuito e il comportamento del danneggiato, e censurato la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo ai criteri di liquidazione del danno. La Cassazione ha accolto i motivi attinenti alla responsabilità e quello sulla specificità del gravame sul danno, rilevando motivazione apodittica e apparente, mancato esame della documentazione contraria, erroneità della qualificazione del possesso in presenza di usufrutto e indebita richiesta all'appellante di formulare una motivazione alternativa sulla liquidazione; ha quindi cassato la sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla ricostruzione della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e al giudizio di inammissibilità sul motivo di appello concernente la liquidazione del danno non patrimoniale. Ha evidenziato che la Corte d'appello aveva motivato in modo tautologico e apodittico, senza un effettivo vaglio delle prove e senza confutare la documentazione sulla titolarità del bene; ha inoltre censurato l'errore nel qualificare l'usufruttuario come mero detentore qualificato e non possessore ai fini della custodia. Quanto alla liquidazione del danno, ha affermato che l'appellante non è tenuto a indicare una motivazione alternativa, sicché la censura non era generica. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiede l'accertamento di un concreto nesso causale e di una motivazione non apodittica sulla condotta colposa ascritta ai convenuti.
la responsabilità da custodia presuppone la prova del rapporto di custodia/possesso del bene e può essere esclusa solo dal caso fortuito; nel caso di usufrutto la Corte richiama il principio per cui l'usufruttuario è assimilabile al possessore ai fini della norma.
la responsabilità solidale può essere affermata solo all'esito di una corretta ricostruzione delle condotte causalmente rilevanti.
il comportamento del danneggiato va valutato ai fini dell'incidenza sul nesso causale e sull'eventuale concorso di colpa, non escluso in modo tautologico.
la decisione non può prescindere dall'onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità e la titolarità del bene/custodia.
le presunzioni non possono sostituire una motivazione priva di effettivo riscontro probatorio.
gli atti pubblici prodotti sulla titolarità del bene avrebbero dovuto essere esaminati e confutati specificamente.
la documentazione avente efficacia di atto pubblico non può essere superata da affermazioni generiche prive di adeguata confutazione.
le dichiarazioni rese in altra sede non possono essere assunte acriticamente senza vaglio della loro attendibilità e del loro valore probatorio.
richiamato nel quadro delle prove dichiarative, esige attenzione alla portata delle dichiarazioni rese.
richiamato nel quadro delle prove dichiarative, senza che possa desumersi automaticamente la responsabilità dalla sola dichiarazione del terzo.
il motivo di appello non è inammissibile per il solo fatto di non contenere una motivazione alternativa o il calcolo del diverso importo richiesto, se investe specificamente i criteri adottati dal primo giudice.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono stati i parametri di legittimità invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 130, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di nullità per difetto di motivazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità civile da evento dannoso complesso, il giudice deve ricostruire il nesso causale con motivazione concreta, specifica e non tautologica, esaminando criticamente tutte le prove rilevanti e confutando quelle contrarie.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede l'accertamento del rapporto di custodia/possesso del bene; la qualità di custode non può essere affermata in modo apodittico né sulla base di mere asserzioni, dovendo essere verificata alla luce dei titoli e del concreto potere di controllo sul bene.
- Le dichiarazioni rese da un coobbligato o da un soggetto coinvolto nei fatti non possono essere utilizzate come prova decisiva senza un vaglio esplicito di attendibilità e senza coordinamento con gli altri elementi istruttori, specie quando contrastano con documenti aventi efficacia probatoria superiore.
- Il comportamento del terzo o della vittima può integrare caso fortuito o concorso causale solo se il giudice ne accerta in modo puntuale l'effettiva incidenza causale, non essendo sufficiente affermare in modo astratto che l'evento dannoso deriva dall'esplosione.
- Ai fini dell'impugnazione, il motivo di appello è specifico se contesta in modo chiaro il criterio di liquidazione del danno e i suoi presupposti; non è invece onere dell'appellante proporre una completa e autonoma quantificazione alternativa per evitare l'inammissibilità.
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