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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10972/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite trae origine dal decesso di un uomo a seguito di un'esplosione causata da una fuga di gas in un immobile. I congiunti del defunto hanno chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dell'effettivo esecutore dei lavori sull'impianto e dei soggetti che avevano nella loro disponibilità l'immobile, assumendo una responsabilità aquiliana e da custodia. Il Tribunale ha ritenuto concorrente la responsabilità dei convenuti, liquidando il danno in favore di alcuni familiari. In appello i due odierni ricorrenti hanno contestato sia la loro responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., sia la motivazione sulle prove e sulla liquidazione del danno non patrimoniale. La Corte d'appello ha rigettato le impugnazioni, confermando la ripartizione di responsabilità e dichiarando inammissibile la doglianza sulla quantificazione del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione di norme sulla prova e sulla responsabilità civile, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su dichiarazioni rese da coimputato/terzo e senza adeguato esame della documentazione sulla titolarità dell'immobile; hanno inoltre negato la loro qualità di custodi o committenti, invocato l'esclusiva responsabilità dell'idraulico, il caso fortuito e il comportamento del danneggiato, e censurato la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo ai criteri di liquidazione del danno. La Cassazione ha accolto i motivi attinenti alla responsabilità e quello sulla specificità del gravame sul danno, rilevando motivazione apodittica e apparente, mancato esame della documentazione contraria, erroneità della qualificazione del possesso in presenza di usufrutto e indebita richiesta all'appellante di formulare una motivazione alternativa sulla liquidazione; ha quindi cassato la sentenza con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla ricostruzione della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e al giudizio di inammissibilità sul motivo di appello concernente la liquidazione del danno non patrimoniale. Ha evidenziato che la Corte d'appello aveva motivato in modo tautologico e apodittico, senza un effettivo vaglio delle prove e senza confutare la documentazione sulla titolarità del bene; ha inoltre censurato l'errore nel qualificare l'usufruttuario come mero detentore qualificato e non possessore ai fini della custodia. Quanto alla liquidazione del danno, ha affermato che l'appellante non è tenuto a indicare una motivazione alternativa, sicché la censura non era generica. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiede l'accertamento di un concreto nesso causale e di una motivazione non apodittica sulla condotta colposa ascritta ai convenuti.

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da custodia presuppone la prova del rapporto di custodia/possesso del bene e può essere esclusa solo dal caso fortuito; nel caso di usufrutto la Corte richiama il principio per cui l'usufruttuario è assimilabile al possessore ai fini della norma.

  • art. 2055 c.c.

    la responsabilità solidale può essere affermata solo all'esito di una corretta ricostruzione delle condotte causalmente rilevanti.

  • art. 1227 c.c.

    il comportamento del danneggiato va valutato ai fini dell'incidenza sul nesso causale e sull'eventuale concorso di colpa, non escluso in modo tautologico.

  • art. 2697 c.c.

    la decisione non può prescindere dall'onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità e la titolarità del bene/custodia.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni non possono sostituire una motivazione priva di effettivo riscontro probatorio.

  • art. 2699 c.c.

    gli atti pubblici prodotti sulla titolarità del bene avrebbero dovuto essere esaminati e confutati specificamente.

  • art. 2700 c.c.

    la documentazione avente efficacia di atto pubblico non può essere superata da affermazioni generiche prive di adeguata confutazione.

  • art. 2732 c.c.

    le dichiarazioni rese in altra sede non possono essere assunte acriticamente senza vaglio della loro attendibilità e del loro valore probatorio.

  • art. 2734 c.c.

    richiamato nel quadro delle prove dichiarative, esige attenzione alla portata delle dichiarazioni rese.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel quadro delle prove dichiarative, senza che possa desumersi automaticamente la responsabilità dalla sola dichiarazione del terzo.

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello non è inammissibile per il solo fatto di non contenere una motivazione alternativa o il calcolo del diverso importo richiesto, se investe specificamente i criteri adottati dal primo giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati i parametri di legittimità invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 130, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di nullità per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile da evento dannoso complesso, il giudice deve ricostruire il nesso causale con motivazione concreta, specifica e non tautologica, esaminando criticamente tutte le prove rilevanti e confutando quelle contrarie.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede l'accertamento del rapporto di custodia/possesso del bene; la qualità di custode non può essere affermata in modo apodittico né sulla base di mere asserzioni, dovendo essere verificata alla luce dei titoli e del concreto potere di controllo sul bene.
  • Le dichiarazioni rese da un coobbligato o da un soggetto coinvolto nei fatti non possono essere utilizzate come prova decisiva senza un vaglio esplicito di attendibilità e senza coordinamento con gli altri elementi istruttori, specie quando contrastano con documenti aventi efficacia probatoria superiore.
  • Il comportamento del terzo o della vittima può integrare caso fortuito o concorso causale solo se il giudice ne accerta in modo puntuale l'effettiva incidenza causale, non essendo sufficiente affermare in modo astratto che l'evento dannoso deriva dall'esplosione.
  • Ai fini dell'impugnazione, il motivo di appello è specifico se contesta in modo chiaro il criterio di liquidazione del danno e i suoi presupposti; non è invece onere dell'appellante proporre una completa e autonoma quantificazione alternativa per evitare l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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