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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37353/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (marijuana, skunk, cocaina e crack) e per uno dei reati fine. Il ricorrente contestava principalmente: 1) il mancato riconoscimento della retrodatazione della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari erano già desumibili prima dell'arresto del 24/02/2022; 2) l'assenza dei presupposti delle esigenze cautelari, ritenendo che gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) fossero idonei e che non fossero emersi elementi nuovi dopo l'arresto; 3) la violazione dell'art. 275 commi 3 e 3-bis c.p.p. relativo all'efficacia dissuasiva della misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la partecipazione del ricorrente all'associazione non si era interrotta con l'arresto del 24/02/2022, avendo il Collegio evidenziato fatti successivi che attestavano contatti e attività riconducibili al ruolo di Lazzara (conversazione del 13/03/2022 su apertura di una piazza di spaccio e comunicazioni del 20/12/2022 su prezzi e contabilità della vendita). La Corte ha inoltre considerato congrua e logica la motivazione sulla pericolosità dell'indagato e sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico rispetto alle esigenze cautelari, confermando la misura in carcere. In conseguenza dell'inammissibilitÃ, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Norma che disciplina il reato e la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha valutato la gravità e il ruolo dell'indagato all'interno dell'associazione come elemento rilevante per le esigenze cautelari.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Riguarda la disciplina delle sostanze stupefacenti e le relative sanzioni; citata quale titolo di reato contestato.

  • Codice di procedura penale - art. 297, comma 3

    Disciplina la retrodatazione della misura cautelare: il ricorrente chiedeva la retrodatazione, ma la Corte ha ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui l'arresto non vale automaticamente a escludere la prosecuzione dell'appartenenza all'associazione, se vi sono elementi positivi che attestino la continuazione.

  • Codice di procedura penale - art. 275, commi 3 e 3-bis

    Riguarda la valutazione dell'efficacia dissuasiva e dell'adeguatezza delle misure cautelari alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico): la Corte ha ritenuto che, alla luce della pericolosità e dei contatti dell'indagato, la misura alternativa non fosse idonea.

Massime di principio

  • La sola esistenza di un'arresto precedente non determina automaticamente la retrodatazione della nuova misura: la retrodatazione è esclusa se permangono elementi positivi che dimostrano la prosecuzione dell'attività associativa nonostante l'arresto.
  • Per disporre la custodia cautelare in carcere non basta il titolo di reato grave; occorre una motivazione che dimostri il concreto e attuale pericolo di reiterazione o di intralcio alle indagini, valutando ruolo, contatti e comportamenti successivi dell'indagato.
  • Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico possono essere ritenuti insufficienti quando gli accertamenti dimostrino che il soggetto mantiene funzioni operative o contatti tali da permettere la continuazione dell'attività criminale.
  • Le conversazioni intercettate, le riprese video, le dichiarazioni di collaboratori e altri riscontri (arresti in flagranza, sequestri, servizi di appostamento) costituiscono elementi cumulativi validi per comprovare la persistenza della partecipazione all'associazione.
  • In sede di impugnazione in cassazione l'assenza di motivi nuovi o la genericità delle censure sulla valutazione del rischio cautelare rende il ricorso inammissibile quando la motivazione del giudice di merito è congrua e logica.

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