Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11835/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per maggiori ricavi contestati in relazione alla partecipazione della ricorrente nella società Troncone s.r.l.; la ricorrente deduceva: 1) irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento alla società e violazione degli artt. 29 d.l. n. 78/2010 conv. legge n. 122/2010 e 145 c.p.c. (con conseguente decadenza della pretesa impositiva se la notifica societaria fosse invalida); 2) erronea applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova (art. 115 c.p.c.), lamentando che l'amministrazione non avrebbe provato il vincolo di complicità tra i soci che giustifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti del socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: sul primo, l'atto del gravame aveva rilevato che l'avviso notificato alla ricorrente conteneva, in allegato, l'avviso relativo alla società, per cui la ricorrente era a conoscenza della pretesa; il giudice d'appello ha dunque motivato sulla completezza conoscitiva dell'avviso ricevuto dalla socia più che sulla regolarità formale della notifica alla società. Sul secondo, la Corte ha confermato che, nelle società a ristretta base sociale, una volta accertati maggiori redditi della società, opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e grava sul socio l'onere di fornire la prova contraria (ossia che non vi è stata distribuzione o che manca il vincolo di complicità); la prova offerta dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare la presunzione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (e segnalazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002).

Norme richiamate

  • d.l. n. 78/2010, art. 29, conv. dalla legge n. 122/2010

    Richiamato in relazione alle regole di notifica degli atti tributari: la Corte ha valutato che, poiché l'avviso notificato alla socia conteneva l'avviso relativo alla società, la socia era a conoscenza della pretesa, per cui l'irregolarità formale della notifica alla società non ha impedito la contestazione nei confronti del socio.

  • codice di procedura civile, art. 145

    Norma sulla notificazione degli atti: la ricorrente lamentava violazione dell'art. 145 per una presunta irregolare notifica alla società, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura data la conoscenza effettiva della pretesa da parte della socia.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Regole sul giudizio e sulle prove: la Corte precisa che la censura ai sensi dell'art. 115 richiede la dimostrazione che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato prove dedotte; qui la questione era invece il riparto dell'onere della prova nella presunzione di distribuzione degli utili, correttamente applicata dal giudice.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma di legittimità utilizzata per i motivi di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati ai sensi di questa fattispecie.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis e d.l. n. 105/2021, art. 7 (norme emergenziali)

    Richiamate solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (camera di consiglio in base alle norme emergenziali sull'organizzazione delle udienze); non incide sulla sostanza del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera automaticamente una volta accertati maggiori redditi della società: spetta al socio provare che tali utili non sono stati distribuiti a suo favore.
  • La conoscenza effettiva, da parte del socio, delle ragioni dell'accertamento (es. tramite avviso notificato al socio che contenga l'avviso relativo alla società) può rendere irrilevante un'irregolarità formale della notifica alla società stessa.
  • Per contestare con successo la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre dimostrare che il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o ha ignorato le prove prodotte; mere doglianze generiche sul riparto dell'onere della prova sono insufficienti.
  • La ristrettezza della compagine sociale, più che il vincolo di parentela, è l'elemento che giustifica la presunzione di compartecipazione e conoscenza degli affari sociali tra i soci.
  • Per superare la presunzione fiscale il socio deve produrre prove specifiche e concrete (es. documentazione bancaria, libri sociali, atti che dimostrino la permanenza degli utili in capo alla società o la mancata percezione personale), non affermazioni generiche.
  • Dal punto di vista procedurale, è importante contestare in modo specifico e documentato vizi formali (come la notifica) e non limitarsi ad allegazioni generiche, perché il giudice d'appello valuta anche la completezza motivazionale dell'avviso ricevuto dal contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.