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Sentenza

Sentenza n. 1046/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - della graduatoria generale nazionale per la procedura di reclutamento riservata dei Dirigenti Scolastici e relativo atto di approvazione m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024, emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in conformità al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023; - della successiva graduatoria generale nazionale rettificata - e relativo atto di rettifica emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002206.19-08-2024 - rispetto a quella precedentemente approvata con il Decreto del 9 agosto 2024 per la procedura di reclutamento riservata dei Dirigenti Scolastici - lesiva nella parte in cui ha assegnato all’aspirante un punteggio errato pari a 8, non considerando l’ulteriore 0,75 spettante ai fini del meritocratico posizionamento e in vista dell’immissione in ruolo; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto dannoso per la posizione della parte ricorrente, nonché per l’accertamento e la declaratoria - del diritto dell’istante di vedersi riconosciuto il corretto punteggio in relazione ai titoli dichiarati ai fini della corretta inserzione nella graduatoria finale, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali, anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

Giustizia amministrativa202410204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale definitiva, successivamente rettificata, della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per titoli di servizio e professionali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici disciplinata dal D.M. n. 107/2023, aveva conseguito un punteggio finale di 8,00, corrispondente a 80 punti, classificandosi al 940° posto. Ha contestato la graduatoria del 9 agosto 2024 e la successiva rettifica del 19 agosto 2024, deducendo l'omessa attribuzione di ulteriori 0,75 punti per titoli relativi allo svolgimento di incarichi di funzione strumentale o di componente dei comitati per la valutazione, riconducibili ai punti B.6 e B.7 della tabella dei titoli. Ha lamentato violazione e falsa applicazione della disciplina della lex specialis e della tabella dei titoli, violazione dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa, del principio di autosufficienza della documentazione concorsuale e dell'art. 97 Cost. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del punteggio corretto pari a 8,075 e la conseguente rettifica della graduatoria, anche mediante risarcimento in forma specifica.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha svolto ulteriori verifiche presso l'istituzione scolastica competente, accertando l'effettivo svolgimento di due incarichi di funzione strumentale negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013. In autotutela ha quindi riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 0,75, portando il punteggio finale a 8,075, e ha inserito la correzione nella nuova graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2025. Poiché l'attività amministrativa sopravvenuta ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e non residuava alcuna utilità concreta dalla decisione di merito, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nonostante ciò, in applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero, ritenendo che il riconoscimento in autotutela confermasse di fatto la fondatezza della pretesa della ricorrente; le ha liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.M. n. 107/2023

    punti B.6) e B.7) dell'Allegato A

    La disciplina della procedura riconosceva 0,75 punti per ciascun anno scolastico di svolgimento degli incarichi indicati, nei limiti previsti dalla tabella dei titoli.

  • D.M. n. 138/2017

    punti B.6) e B.7) della Tabella A

    La tabella dei titoli costituiva il riferimento per la valutazione dei titoli di servizio e professionali dedotti dalla candidata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione in ragione della sua soccombenza virtuale, avendo riconosciuto in autotutela la fondatezza della pretesa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente e in modo irretrattabile la pretesa sostanziale azionata, così da eliminare ogni utilità concreta e attuale della pronuncia giurisdizionale.
  • La rettifica in autotutela di una graduatoria concorsuale, con riconoscimento del punteggio richiesto e conseguente aggiornamento della graduatoria, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente l'interesse del candidato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal riconoscimento in autotutela della pretesa del ricorrente, il giudice può porre le spese a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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