Cassazione Penale, Ordinanza n. 01178/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero, da un lato, riproduttive di questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, perché miravano in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità; dall'altro, che fossero generiche, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata, relativa al reato in materia di stupefacenti.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate dai giudici di primo e secondo grado, quando il ricorrente chieda in sostanza una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e risultano generici rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione.
- La deduzione relativa al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla pena non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea ai limiti del sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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