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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30964/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma dell'appello che aveva dichiarato la loro colpevolezza per rissa aggravata e concorso in lesioni aggravate e aveva negato la sospensione del procedimento con messa alla prova. Denunciano violazione di legge (richiamando gli artt. 186-bis cod. pen. e 464-bis, 464-quater cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto il programma di trattamento dell'UEPE inidoneo perché privo di percorsi di rielaborazione critica, reinserimento familiare e prospettive risarcitorie, avrebbe indebitamente valorizzato precedenti remoti a carico degli imputati e omesso di considerare che l'UEPE aveva attestato la loro disponibilita ad un percorso di riflessione o educazione alla legalita, nonche la richiesta difensiva di modifica del programma non sarebbe stata motivatamente valutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. La Cassazione ha rilevato un errore logico nei giudici di merito: questi avevano escluso la prognosi favorevole sul comportamento futuro degli imputati a causa dell'inidoneita del programma di trattamento; invece la prognosi (basata sugli indici di cui all'art. 133 cod. pen.) deve essere formulata indipendentemente e prima della valutazione dell'idoneita del programma. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il potere del giudice di modificare o integrare il programma e' facoltativo e non obbligatorio. Pertanto la decisione negativa sulla messa alla prova non poteva fondarsi sulla sola inidoneita del programma senza un'autonoma e motivata prognosi negativa.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen. (rissa), secondo comma

    Norma incriminatrice dei fatti per cui gli imputati sono stati condannati; richiamata nel quadro fattuale del caso.

  • artt. 110, 112, 582, 585 cod. pen.

    Norme relative al concorso di persone nel reato e alle lesioni, richiamate nella descrizione dei capi d'accusa e delle aggravanti applicate.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di cumulo/formazione della pena in caso di reati unificati, applicato nel calcolo delle pene inflitte.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento chiave: fornisce i parametri per la valutazione prognostica sulla personalita' del reo e sulla sua futura astensione dal delinquere; secondo la Cassazione la prognosi favorevole va formulata autonomamente sulla base di tali indici, prima di valutare l'idoneita del programma di messa alla prova.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; invocata nella doglianza sulla illegittima esclusione del beneficio.

  • art. 464-quater cod. proc. pen., comma 4

    Prevede la facolta' del giudice di integrare o modificare il programma di trattamento dell'UEPE: la Cassazione ricorda che tale potere e' discrezionale e non impone al giudice l'obbligo di modificarlo prima di negare la messa alla prova.

  • art. 186-bis (citato nel ricorso)

    Norma indicata nel ricorso come presunta violata; nel testo di cassazione compare come riferimento denunciato, ma la decisione si concentra soprattutto sui criteri di prognosi (art. 133) e sulla disciplina processuale della messa alla prova (art. 464-bis e 464-quater).

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova richiede due valutazioni distinte: (1) una prognosi favorevole sull'astensione futura dal reato, fondata sugli indici dell'art. 133 cod. pen.; (2) la verifica dell'idoneita del programma di trattamento. La prognosi deve essere formulata autonomamente e non essere subordinata all'esito della verifica del programma.
  • L'idoneita del programma di trattamento e' valutata dal giudice, il quale ha la facolta' di modificarlo o integrarlo ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, ma tale intervento e' discrezionale e non obbligatorio prima di decidere sulla messa alla prova.
  • L'inidoneita formale o parziale del programma non puo' di per se' giustificare una prognosi negativa: il giudice deve motivare specificamente come gli elementi di personalita' e condotta dell'imputato incidano sulla capacita' di astensione dal delitto.
  • La disponibilita' dell'imputato a partecipare a percorsi organizzati dall'UEPE va considerata nel complesso della valutazione; l'assenza di misure riparatorie o di risarcimento non costituisce automaticamente un impedimento all'accesso al rito speciale, salvo che si dimostri rilevanza prognostica.
  • L'utilizzo di precedenti penali remoti e di circostanze pregresse e' ammesso ma richiede una valutazione motivata e proporzionata: non può costituire elemento decisivo senza adeguata spiegazione del suo rilievo prognostico.
  • In caso di errori logici o motivazionali nella valutazione di ammissibilita' della messa alla prova, la Corte di legittimita puo' annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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