Sentenza n. 2309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04440/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di preannuncio del recupero delle somme dovute e dell'esecuzione forzata per il rilascio di un immobile acquisito al patrimonio comunale dopo l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato l'atto comunale con cui era stato preannunciato il recupero delle somme dovute ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 e l'avvio dell'esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile, contestando i criteri di determinazione dell'indennità di occupazione abusiva e l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ai figli, eredi dell'altro comproprietario deceduto. Il TAR aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, la censura relativa ai criteri di calcolo dell'indennità e aveva respinto quella concernente la violazione delle garanzie partecipative, applicando l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. In appello è stata contestata la mancata considerazione della possibilità che gli eredi potessero introdurre nel procedimento elementi nuovi, fattuali o valutativi, idonei a incidere sul contenuto del provvedimento. L'appello riguardava soltanto la statuizione di infondatezza relativa alla preannunciata azione esecutiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui le garanzie partecipative non possono essere invocate in modo meramente formale: chi deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento deve indicare o allegare specificamente quali elementi fattuali o valutativi sarebbero stati introdotti nel procedimento e come avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'atto. Nel caso concreto, l'appellante si è limitata a lamentare l'omessa comunicazione agli eredi dell'altro comproprietario, senza indicare alcun contributo procedimentale rilevante che essi avrebbero potuto apportare. Il giudice non ha quindi ravvisato la necessità di esaminare la natura provvedimentale dell'atto né la legittimazione e l'interesse dell'appellante a far valere la violazione delle garanzie partecipative riferite a soggetti terzi. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento quando il ricorrente non dimostri o alleghi concretamente quali elementi avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento; la partecipazione non può ridursi a un adempimento formalistico.
Richiamato nel contesto della trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale norma uno specifico rilievo decisorio.
r.d. n. 639/1910
Richiamato quale base della preannunciata procedura di recupero delle somme dovute; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina.
Massime di principio
- La violazione delle garanzie partecipative non può essere dedotta in termini meramente formali: il soggetto che la denuncia deve indicare specificamente gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non è sufficiente allegare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; occorre prospettare concretamente l'utilità partecipativa mancata e la potenziale incidenza di tale apporto sull'esito procedimentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →