Cassazione Penale, Sentenza n. 27442/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un soggetto detenuto in espiazione pena, qualificato nel ricorso come collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione e detenuto in località protetta. Egli aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la liberazione condizionale e l’affidamento in prova, ma l’istanza era stata dichiarata inammissibile perché la pena residua era ritenuta superiore a cinque anni e perché era intervenuta rinuncia alla domanda di affidamento in prova. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 176 c.p. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, sostenendosi che la disciplina speciale sui collaboratori di giustizia deroga ai limiti ordinari di pena previsti per la liberazione condizionale; inoltre si è contestato che il giudice di merito abbia fondato l’inammissibilità sulla sola entità della pena residua, senza considerare la normativa speciale e senza verificare correttamente la data di fine pena, che secondo la documentazione allegata sarebbe stata anteriore a quella indicata nell’ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nei confronti dei collaboratori di giustizia, l’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 consente una deroga anche ai limiti di pena previsti dall’art. 176 c.p. e che la valutazione del "sicuro ravvedimento" non può essere ridotta alla sola mancanza di iniziative risarcitorie. Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva individuato come unica ragione ostativa la pena residua superiore a cinque anni, senza indicare il titolo di reato né l’entità della pena già espiata, e senza considerare adeguatamente la disciplina speciale invocata dal ricorrente. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame, libero nell’esito, alla luce dei principi indicati in motivazione.
Norme richiamate
La disciplina ordinaria sulla liberazione condizionale è richiamata come parametro generale, ma ritenuta derogabile nei casi previsti dalla normativa speciale sui collaboratori di giustizia.
art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991
La norma speciale è interpretata nel senso che consente la concessione della liberazione condizionale al collaboratore di giustizia anche in deroga ai limiti ordinari, inclusi quelli relativi alla pena residua di cui all’art. 176 c.p.
È richiamato come riferimento ai delitti per i quali opera la disciplina speciale in favore dei collaboratori di giustizia.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia, la disciplina speciale sulla liberazione condizionale può derogare ai limiti ordinari di accesso fondati sull’entità della pena residua, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l’istanza per il solo superamento della soglia prevista dall’art. 176 c.p.
- La valutazione del sicuro ravvedimento del condannato collaboratore di giustizia deve essere concreta e complessiva, considerando indici come durata e qualità della collaborazione, rapporti con familiari e operatori, e comportamento tenuto, senza attribuire valore decisivo alla sola assenza di iniziative risarcitorie.
- Nel procedimento di sorveglianza, l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile un’istanza di liberazione condizionale deve dare conto in modo adeguato dei dati rilevanti, compresi titolo di reato, pena già espiata e pena residua, specialmente quando sia dedotto un possibile travisamento del calcolo del fine pena.
- Quando il provvedimento di merito fonda l’esito negativo su un solo presupposto apparentemente inconciliabile con una disciplina speciale invocata dalla parte, il giudice di legittimità può annullare con rinvio affinché sia svolto un nuovo esame completo e conforme alla normativa speciale.
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