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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (franchisor)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affiliazione commerciale stipulato nel novembre 2018. La società affiliata ha agito in primo grado chiedendo di accertare la nullità, l'annullabilità o la risoluzione del contratto, deducendo: mancato trasferimento del know-how; inesistenza di una formula commerciale effettivamente sperimentata; violazioni della legge n. 129/2004 e della normativa antitrust; ulteriori inadempimenti della concedente. Ha chiesto anche la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni. La concedente ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell'affiliata, chiamando in causa il socio garante. Il Tribunale ha rigettato le domande dell'affiliata e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello richiamati per relationem; omessa pronuncia o errata valutazione sulla contestazione dei documenti; omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; violazione della legge sul franchising quanto alla nozione di know-how; violazione dell'art. 4 l. 129/2004 e dell'art. 12 preleggi sulla formula sperimentata e sulla rilevanza della compagine sociale; nullità della sentenza per motivazione assente su circostanze tecniche; omessa motivazione sulla non ammissione delle prove testimoniali in appello; violazione dell'art. 1384 c.c. sulla clausola penale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; ha anche osservato che, in ogni caso, i motivi sarebbero stati inammissibili per difetti di autosufficienza, per errata deduzione dei vizi processuali e per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano depositato la copia autentica della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che tale onere sia essenziale e non sanabile dalla produzione della sentenza da parte del controricorrente; ha inoltre escluso che la disciplina sopravvenuta e il richiamo a principi convenzionali potessero eliminare la sanzione processuale. In via ulteriore e subordinata, la Corte ha rilevato che, anche a voler scrutinare i motivi, essi sarebbero risultati inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza, erronea deduzione dei vizi ex art. 360 c.p.c. e mancato confronto con la motivazione della decisione di merito. È stata quindi confermata la soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è onere essenziale del ricorrente, prescritto a pena di improcedibilità; la sua omissione impedisce l'esame del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di recuperare indefinitamente l'omissione del deposito della sentenza impugnata, perché ciò svuoterebbe di senso la sanzione di improcedibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dal controricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione può configurarsi solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda o eccezione effettivamente enucleabile; non ricorre per mere contestazioni sulla valutazione delle prove o se il motivo non individua con precisione l'omissione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di tale specificazione determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare il cattivo apprezzamento delle prove; rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa valutazione o l'omesso esame di elementi istruttori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione è ravvisabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 1, comma 3, l. 129/2004

    Il know-how è stato inteso come insieme di conoscenze pratiche e commerciali oggetto di specifica individuazione contrattuale e di trasmissione all'affiliato.

  • art. 4, comma 1, lett. d) ed e), l. 129/2004

    Richiamato per contestare l'informativa e la formula sperimentata; la Corte d'appello ha ritenuto che gli obblighi informativi risultassero adempiuti e che la formula fosse effettivamente sperimentata.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per l'interpretazione delle norme sul franchising, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione della penale richiede allegazioni concrete che consentano di valutare la manifesta eccessività; in mancanza, il giudice non può procedere alla riduzione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sui requisiti del ricorso e sulla necessità di specifica indicazione degli atti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o improcedibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata costituisce un onere processuale essenziale e la sua omissione comporta improcedibilità, non essendo sanata dal fatto che il provvedimento sia prodotto dalla controparte o comunque acquisibile successivamente.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta di pronunciare su una domanda o eccezione specifica e chiaramente individuabile; non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o per lamentare una motivazione ritenuta insufficiente.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi difensivi rilevanti; la loro omissione rende la censura inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie o il mancato esame di singoli elementi probatori.
  • La nullità della sentenza per motivazione ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale estrema, non quando il giudice abbia comunque espresso un percorso argomentativo sufficiente e coerente.
  • Nel contratto di franchising, il know-how deve risultare specificamente individuato e la sua trasmissione può essere desunta anche da allegati contrattuali, manuali operativi e dichiarazioni sottoscritte dall'affiliato.
  • La formula commerciale può dirsi sperimentata quando il giudice di merito ravvisi elementi concreti di esperienza sul mercato; la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa valutazione dei fatti.
  • La riduzione della clausola penale richiede allegazioni puntuali sulla sua manifesta eccessività; in difetto di una base fattuale adeguata, il giudice non può esercitare il potere correttivo.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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