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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36140/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (donatari)

La controversia

Il donante aveva convenuto in giudizio i nipoti della defunta moglie chiedendo la revoca della donazione di una casa sita in Calceranica per ingratitudine ex art. 801 c.c. La domanda si fondava su una serie di comportamenti ritenuti offensivi: dopo la donazione, i convenuti avrebbero ristrutturato l’immobile contro le preferenze della famiglia e avrebbero manifestato l’intenzione di distruggere i beni mobili e gli arredi lasciati in loco dal donante, nonostante nell’atto di donazione fosse previsto che egli potesse ritirarli nei tempi e modi da lui stabiliti. In appello il ricorrente contestava la declaratoria di insussistenza della grave ingiuria e sosteneva che la conversazione telefonica del novembre 2014, insieme alle deposizioni testimoniali e agli indizi (tra cui la reazione del donante, che sarebbe impallidito e si sarebbe sentito male), integrasse prova sufficiente della minaccia di distruzione dei beni e quindi dell’ingratitudine idonea a fondare la revocazione. Denunciava la violazione degli artt. 801, 2721 e 2729 c.c., lamentando una cattiva valutazione delle prove e degli indizi da parte della Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La decisione impugnata era fondata su un accertamento di merito coerente e motivato: non risultava provata la minaccia di distruzione dei beni, né un comportamento dei donatari idoneo a integrare la grave ingiuria richiesta dall’art. 801 c.c. La mera richiesta di rimuovere i mobili, peraltro già prevista come possibile nell’atto di donazione, non bastava a configurare l’ingiuria grave; la reazione emotiva del donante non era di per sé decisiva. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e con l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    La revocazione della donazione per ingratitudine presuppone una grave ingiuria, intesa come manifestazione esteriorizzata e percepibile dai terzi di un durevole sentimento di disistima e irrispettosità verso il donante, incompatibile con il senso di riconoscenza.

  • art. 2721 c.c.

    La censura richiamava i limiti della prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto che il problema fosse in realtà la valutazione del contenuto delle deposizioni, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi non sono stati ritenuti idonei a fondare, nel caso concreto, la prova della grave ingiuria; la doglianza tendeva a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    La norma ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione della donazione per ingratitudine richiede la prova di una grave ingiuria, cioè di un comportamento del donatario che esteriorizzi verso il donante un sentimento durevole di disistima o irrispettosità, non essendo sufficiente una mera condotta spiacevole o conflittuale.
  • Se l’atto di donazione prevede già la possibilità di rimuovere beni mobili o arredi dall’immobile donato, la richiesta del donatario di procedere a tale rimozione non integra di per sé una grave ingiuria ai fini dell’art. 801 c.c., salvo ulteriori elementi specifici di minaccia o offensività.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o degli indizi: la censura deve evidenziare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, non limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
  • La reazione emotiva soggettiva del donante non basta, da sola, a dimostrare la sussistenza della grave ingiuria richiesta per la revoca della donazione, se non è accompagnata da elementi oggettivi che rendano la condotta del donatario offensiva in senso giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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