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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00431/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce da una denuncia di nuova opera proposta da due comproprietari di un immobile vicino contro i comproprietari del fondo adiacente, mentre questi stavano costruendo un fabbricato in cemento armato di più piani. Gli attori sostenevano che la variante progettuale avesse avanzato il fabbricato di 75 cm sul fronte posteriore, ledendo la veduta esercitata da due balconi e violando la distanza di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.; deducevano inoltre la violazione della normativa antisismica, lamentando un giunto tecnico non conforme e chiedendo arretramento, adeguamento dell'opera e risarcimento danni. Il Tribunale aveva riconosciuto la servitù di veduta per usucapione e la violazione dell'art. 907 c.c., ma aveva escluso la tutela fondata sulla disciplina antisismica. In appello, i costruttori contestavano sia l'esistenza della veduta usucapita sia la condanna all'arretramento, riproponendo verso il progettista domande di manleva e risarcimento per errori progettuali; gli originari attori proponevano appello incidentale anche sul profilo antisismico. La Corte d'appello confermava la tutela della veduta, disponeva l'adeguamento del giunto tecnico e, con sentenza non definitiva, dichiarava il progettista responsabile anche per i danni derivanti dalla violazione della normativa antisismica. In Cassazione, il ricorso principale dei costruttori è stato dichiarato rinunciato per mancata istanza di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorso incidentale del progettista lamentava invece ultrapetizione e difetto di motivazione, perché la Corte d'appello gli aveva imputato anche una responsabilità per la violazione della normativa antisismica, profilo che non era stato mai specificamente allegato o domandato nei suoi confronti dai chiamanti in causa, i quali gli avevano attribuito solo errori di progettazione relativi alle distanze urbanistiche e alla veduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto per rinuncia il ricorso principale di Spanò Marco e Mesiano Domenica nei confronti dei resistenti Coletta Salvatore e Zinnarello Adriana, con loro condanna alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dei costruttori contro il ricorso incidentale del progettista perché tardivo. Sul ricorso incidentale di Costantino Annunziato, la Corte ha accolto i motivi relativi alla ultrapetizione e alla carenza di motivazione: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse ecceduto il petitum attribuendogli una responsabilità risarcitoria anche per la violazione della normativa antisismica e per i danni connessi alla regolarizzazione del giunto tecnico, mentre le domande verso di lui riguardavano solo errori di progettazione relativi alle distanze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti accolti con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché ridetermini la responsabilità del progettista entro i confini delle domande effettivamente proposte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra costruttori e progettista.

Norme richiamate

  • art. 907 c.c.

    la distanza di tre metri dalle vedute deve essere rispettata e la sua violazione giustifica l'arretramento delle opere che interferiscono con il diritto di veduta

  • L. n. 64/1974

    la disciplina antisismica è stata richiamata come parametro tecnico-edilizio, ma non è stata ritenuta dal giudice di merito automaticamente fonte di tutela reale nei rapporti tra privati; in Cassazione il tema rileva solo nei limiti delle domande effettivamente proposte

  • art. 380-bis c.p.c.

    la mancata istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata comporta la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio relativo

  • art. 391 c.p.c.

    prevede l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    vieta la pronuncia ultra o extra petita: il giudice non può condannare per un titolo di responsabilità diverso da quello allegato e domandato

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che la sentenza sia motivata in modo sufficiente e coerente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede una motivazione della sentenza, pena nullità

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalle parti; non si possono porre a base fatti non introdotti nel thema decidendum

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende solo danni conseguenza immediata e diretta della condotta imputata

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento grava sulla parte che lo invoca

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere tratte da fatti noti idonei a fondare il ragionamento presuntivo

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti

Massime di principio

  • Il giudice non può estendere la condanna risarcitoria a un profilo di responsabilità diverso da quello dedotto in giudizio: la pronuncia che attribuisca al terzo chiamato una responsabilità non allegata integra ultrapetizione e viola l'art. 112 c.p.c.
  • Quando una domanda di manleva o risarcimento è circoscritta a specifici errori progettuali, il giudice può condannare il professionista solo per i danni causalmente ricollegabili a quei precisi errori, non anche per ulteriori violazioni tecniche o normative mai contestate nei suoi confronti.
  • Il risarcimento del danno richiede che siano allegati e provati i fatti costitutivi del pregiudizio e il nesso causale con la condotta dedotta; non è sufficiente una generica richiesta di quantificazione affidata alla CTU.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'assenza di allegazione o prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ma può solo valutare tecnicamente fatti già introdotti nel processo.
  • La mancata proposizione dell'istanza di decisione dopo una proposta di definizione anticipata determina rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio di legittimità nei confronti della parte cui la rinuncia si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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