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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39092/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto due imputati responsabili di bancarotta da operazioni dolose, già riqualificata in primo grado dall'originaria contestazione di causazione dolosa del fallimento, nonché di bancarotta documentale. In cassazione gli imputati hanno proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta effettiva svolta delle funzioni gestorie; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra i due imputati nonostante la diversa posizione rivestita e sulla determinazione delle pene accessorie; 3) e 4) ulteriori censure di motivazione, dedotte per la prima volta in cassazione. La difesa ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di decisivo travisamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento della congruità della pena, materia riservata al giudice di merito salvo arbitrarietà o manifesta illogicità; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sia sulla pena, poco sopra il minimo edittale, sia sul diniego delle attenuanti generiche. Ha dichiarato indeducibili il terzo e il quarto motivo perché nuovi e non devoluti alla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta, purché sia sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 591 c.p.p.

    i motivi nuovi o non devoluti al giudice di appello sono inammissibili o comunque indeducibili in sede di legittimità per difetto di devoluzione.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può risolversi in una rivalutazione del fatto e delle prove, né in una mera riproposizione delle censure già disattese in appello, salvo decisivo travisamento della prova.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli esterni di ragionamento per sostituirsi al giudizio di fatto.

  • Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142

    la pena è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico e non quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo.

  • art. 81 c.p.

    non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti o una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove, salvo il decisivo travisamento della prova.
  • La determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi.
  • Le censure introdotte per la prima volta in cassazione sono indeducibili se non sono state devolute al giudice di appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ai ricorrenti possono essere poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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