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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39488/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un reddito familiare di 4.447,64 euro mentre dalle indagini risultavano redditi molto più elevati (19.752,00 nel 2012 e 17.781,00 nel 2013). In appello la condanna era stata confermata; in cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) difetto di motivazione e, comunque, erronea valutazione dell'elemento soggettivo (sostenendo la natura colposa/inesperienza dovuta all'intervento della madre e all'ISEE ottenuto da terzi); 2) illogicità/insufficiente motivazione in ordine al diniego di esclusione della recidiva infraquinquennale (contestando che i giudici avrebbero valutato la data di irrevocabilità della precedente sentenza anziché la data di commissione del fatto); 3) carenza di motivazione nella determinazione della pena (trascurata la giovane età, l'occasionalità e la marginalità della condotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Ha condiviso che dal casellario risultava una sola sentenza di applicazione della pena (ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per fatti del 9 maggio 2013 con decisione del 24 ottobre 2014 irrevocabile il 14 novembre 2014; tenuto conto della corretta esclusione della recidiva qualificata e del computo dei termini (fatto del 4 aprile 2014 + termini prescrizionali e sospensioni), il reato è risultato estinto per prescrizione entro il 27 dicembre 2021. Poiché sussisteva la causa estintiva, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Non sono state pronunciate assoluzioni di merito perché non ricorrevano i presupposti per una sentenza di merito assolutoria ex art. 129, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che punisce la dichiarazione mendace in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha lasciato integri gli accertamenti di fatto sul reato ma ha ritenuto il processo estinto per prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    Art. 129 c.p.p. è stato richiamato per fondare la valutazione sulla causa estintiva: la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 per annullare senza rinvio se è intervenuta una causa estintiva; ha altresì escluso l'ipotesi di diretta assoluzione di merito (comma 2) perché mancavano i requisiti per una decisione piena di merito

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (accordo ex art. 444) è stata considerata nel casellario; la Corte ha valutato la rilevanza della data del fatto per il computo della recidiva e della prescrizione, distinguendo la data di commissione del fatto dalla data di irrevocabilità della decisione

Massime di principio

  • Se in cassazione risulta una causa estintiva del reato (p.es. prescrizione), la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e non procede a riesame pieno del merito o delle nullità, salvo i casi di assoluta necessità;
  • Ai fini della qualificazione della recidiva e del computo prescrizionale va considerata la data di commissione del reato precedente (e non esclusivamente la data di passaggio in giudicato della relativa decisione); errori su questo punto possono influire sulla decorrenza della prescrizione;
  • La presenza di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è rilevabile nel casellario e va considerata nel valutare precedenti e recidiva; occorre però attenzione alle date dei fatti rispetto alle date delle decisioni
  • Questioni di motivazione su dolo vs. colpa o sul grado di partecipazione e sulle attenuanti possono essere rilevanti, ma perdono efficacia pratico-processuale se nel frattempo è intervenuta la prescrizione; pertanto va sempre valutata la tempestiva e coerente eccezione di prescrizione
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere annotate tutte le cause di sospensione e interruzione (es. astensioni, atti difensivi che sospendono termini), perché influenzano la data di estinzione e possono determinare l'annullamento senza rinvio se il reato è ormai estinto

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