Cassazione Civile, Ordinanza n. 32487/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario alcuni estratti di ruolo, deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione delle pretese iscritte a ruolo. Il primo giudice aveva accolto il ricorso e condannato l'agente della riscossione alle spese in misura di euro 200. La contribuente aveva poi appellato la sola statuizione sulle spese, lamentando la violazione dei minimi tariffari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, liquidato le spese del primo grado in euro 1.067 e, per il grado di appello, aveva compensato le spese ritenendo giustificanti la contumacia della parte resistente e la trattazione camerale della causa. Contro questa sola statuizione sulle spese la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, perché le ragioni addotte per compensare non integravano "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a derogare al principio della soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese di lite nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in modo specifico e non può essere giustificata da elementi come la contumacia della parte resistente o la trattazione camerale del giudizio, che non integrano di per sé tali presupposti. Poiché la CTR aveva fondato la compensazione su ragioni ritenute erronee e illogiche, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge, in particolare della disciplina sulle spese di lite.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specifiche, esplicite e non illogiche o erronee.
ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
È richiamata la trattazione camerale con proposta del relatore nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è ammissibile solo se il giudice indichi in motivazione specifiche gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente un richiamo generico a circostanze processuali ordinarie.
- La contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio della soccombenza nella regolazione delle spese.
- Anche la trattazione camerale del giudizio non integra automaticamente un presupposto per la compensazione delle spese, perché le ragioni della deroga devono riferirsi a peculiarità concrete della controversia decisa.
- Se le ragioni poste a base della compensazione sono illogiche o erronee, il vizio si traduce in violazione di legge denunciabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32373/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32374/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32376/2021 del 08/11/2021
- ordinanza_civile · 8 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32377/2021 del 08/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →