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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19880/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Un detenuto aveva proposto due reclami ex art. 35-bis ord. pen. avverso alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza, relativi alla sua permanenza in istituto e, in particolare, a doglianze sul mancato inquadramento lavorativo nel carcere di Porto Azzurro. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili i reclami perché non riguardavano una specifica inosservanza dell'amministrazione penitenziaria lesiva di diritti soggettivi; il tribunale di sorveglianza, riuniti i reclami, ha rigettato i gravami pur rilevando che il magistrato avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio, ritenendo comunque la domanda giudiziale del detenuto del tutto carente quanto a oggetto e motivi. Nel ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'interessato con atto a sua firma trasmesso tramite l'ufficio matricola, si deduceva l'irritualità della declaratoria di inammissibilità adottata de plano e si riproponevano le doglianze sul mancato inquadramento lavorativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal detenuto senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotte dalla l. n. 103/2017. Ha quindi applicato il rito de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma richiamata per i reclami del detenuto avverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria; nel caso concreto i reclami sono stati ritenuti inammissibili perché non indicavano una specifica inosservanza lesiva di diritti.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per effetto delle modifiche della l. n. 103/2017, in tema di legittimazione e modalità di proposizione dell'impugnazione personale.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende.

  • l. n. 103 del 2017

    La modifica legislativa è richiamata quale fonte della regola secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore cassazionista.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello

    Precedente di legittimità richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso personale privo della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile quando, per legge, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, la legittimazione a proporre personalmente il ricorso per cassazione è limitata e non consente di superare il requisito della sottoscrizione tecnica nei casi previsti dagli artt. 571 e 613 c.p.p.
  • Quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione, la Corte può deciderla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel procedimento ex art. 35-bis ord. pen., il reclamo deve contenere in modo sufficientemente specifico l'oggetto della richiesta e i motivi della doglianza; altrimenti può essere ritenuto inammissibile per genericità del contenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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