Cassazione Penale, Sentenza n. 24338/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione concordata della pena relativa a plurime imputazioni (traffico illecito di rifiuti transnazionale, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere finalizzata) deducendo: difetto di motivazione e insufficiente valutazione probatoria che avrebbe dovuto condurre al proscioglimento (art. 129 c.p.p.); errato riconoscimento dell'aggravante ex art. 61-bis c.p.; errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare natura dei materiali come rifiuti); erronea applicazione della continuazione e aumento di pena; vizi nella statuizione di confisca per equivalente e mancata individuazione del profitto e dei beni da confiscare; e doglianze relative al rigetto di istanze sul sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure (in particolare quelle basate sull'art. 129 c.p.p. e su una rivalutazione del materiale probatorio) non siano ammesse avverso la sentenza di applicazione concordata della pena, alla stregua dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Ha altresì affermato la correttezza del riconoscimento dell'aggravante ex art. 61-bis rispetto ai fatti di traffico organizzato di rifiuti e ha escluso che le questioni sulla qualificazione dei materiali come rifiuti possano essere risolte in cassazione senza accertamenti di fatto. In relazione alla confisca per equivalente, la Corte ha ritenuto legittimo il principio per cui la confisca può colpire ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto e che l'individuazione puntuale dei beni da confiscare è questione esecutiva. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per dedurre mancanza di condizioni per il proscioglimento, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non sia ammissibile in cassazione avverso la sentenza concordata, essendo in realtà finalizzata a una rivalutazione probatoria.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di applicazione della pena concordata, escludendo censure che implichino una rivalutazione del materiale probatorio o questioni non espressamente previste; motivo principale dell'inammissibilità.
Circostanza aggravante contestata dai ricorrenti, ma riconosciuta dal giudice nell'ambito dell'accordo e ritenuta non censurabile in cassazione salvo errori manifesti.
art. 452 quaterdecies cod. pen.
Norma relativa al traffico illecito di rifiuti; i reati contestati rientrano in questa fattispecie e sono stati valutati compatibili con il riconoscimento dell'aggravante legata all'organizzazione transnazionale.
Richiamato in relazione all'autoriciclaggio; la confisca è stata disposta anche per i proventi connessi a tali condotte.
art. 8 d. leg. 74/2000
Richiamato dai ricorrenti in ordine all'impossibilità di individuare un profitto diverso dal mero compenso dell'emittente di fatture inesistenti; la Corte ha ritenuto che la confisca sia stata invece basata sui profitti derivanti dai delitti di traffico illecito e autoriciclaggio.
artt. 240 e 452 quaterdecies cod. pen. (confisca)
Richiamati in relazione alla confisca; la Corte ha confermato la legittimità della confisca per equivalente e la possibilità di applicarla anche senza individuazione immediata dei singoli beni, rimettendo dettagli all'esecuzione.
Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione patrimoniale alla Cassa delle ammende per inammissibilità con profili di colpa, applicata nella misura di euro 3.000.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione concordata della pena le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio o a ottenere un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. risultano in larga parte inammissibili in cassazione a causa del limite imposto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti (es. qualificare materiali come rifiuti o meno) sono ammissibili in cassazione solo se l'errore di qualificazione è manifesto e immediatamente evidente dal testo; se richiedono accertamenti di fatto, vanno affrontate in sede di merito o con mezzi istruttori.
- Il riconoscimento di circostanze aggravanti concordato tra le parti non è facilmente sindacabile in cassazione, salvo errori evidenti; l'accordo sulle qualificazioni giuridiche limita le possibilità di censura.
- La confisca per equivalente può essere disposta anche nei confronti di singoli concorrenti per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla materiale percezione; l'individuazione puntuale dei beni da confiscare è questionе esecutiva e non invalida la statuizione di principio.
- Per impugnare provvedimenti di sequestro preventivo o il rigetto di istanze connesse occorrono i rimedi procedurali adeguati (es. appello cautelare), non la cassazione della sentenza di applicazione concordata.
- Per censurare la determinazione della pena per continuazione o aumenti legati a fatti esclusi in fase cautelare è necessario dimostrare, con evidenza probatoria, l'errore; le decisioni cautelari negative non vincolano la scelta delle parti di concordare la pena.
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