Cassazione Civile, Ordinanza n. 22733/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La società correntista ha chiesto in primo grado la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’illegittimità dell’addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi e commissione per scoperto di conto, con ricalcolo del saldo e condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato. Dopo l’apertura della procedura concorsuale della banca originaria, la causa è stata riassunta nei confronti dell’istituto cessionario dell’azienda bancaria. In Cassazione il cessionario ha impugnato le sentenze di merito deducendo: 1) nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c. e violazione degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017; 2) nullità/violazione dell’art. 132 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 111 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99/2017, oltre all’art. 111 c.p.c. I motivi ruotano tutti attorno al tema della legittimazione passiva del cessionario e alla corretta interpretazione della disciplina normativa e contrattuale sulla cessione dei rapporti delle banche venete in l.c.a., in particolare se i rapporti già estinti alla data della cessione rientrassero o meno nel perimetro trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nella cessione d’azienda bancaria prevista dal d.l. n. 99/2017 e dal contratto attuativo, i rapporti bancari già estinti alla data della cessione non rientrano nel perimetro trasferito a Intesa Sanpaolo. La Corte ha valorizzato il testo del contratto di cessione e del successivo accordo ricognitivo, affermando che la mera pendenza della lite alla data del contratto non basta a rendere la passività inclusa, se il rapporto è già esaurito. La decisione d’appello è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame della legittimazione passiva e delle conseguenze di merito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione/decisione; la Corte accoglie le censure che investono la corretta interpretazione della disciplina applicabile e, per effetto, cassa la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Utilizzato quale base dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017
La disciplina straordinaria sulla cessione delle banche venete rimette alla convenzione di cessione la determinazione del perimetro dei rapporti trasferiti, fermo il limite inderogabile delle esclusioni previste dalla norma.
art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 99/2017
"le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività"
La Corte esclude che da tale previsione si possa ricavare, per contrario, l’inclusione automatica delle medesime controversie solo perché già pendenti al momento della cessione.
art. 3.1.2. lett. b) del contratto di cessione
Le passività incluse, ivi compresi i contenziosi civili pendenti, sono solo un’esemplificazione e devono comunque derivare da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria.
art. 3.1.4. lett. a) e b) del contratto di cessione
Il contratto esclude dal perimetro di cessione attività e passività escluse, includendo anche i contenziosi diversi dal contenzioso pregresso e quelli relativi a rapporti esauriti o non funzionali secondo la lettura adottata dalla Corte.
Invocato dalla ricorrente sul tema della successione nei debiti d’azienda, ma la soluzione della Corte dipende qui dalla speciale disciplina della cessione bancaria e dal contratto attuativo.
La Corte afferma che il contratto di cessione va interpretato secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il testo e il sistema delle clausole, oltre al comportamento successivo delle parti.
Richiamato nei motivi per denunciare vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ritiene necessaria una diversa lettura del perimetro di cessione e rinvia al giudice di merito.
Il comportamento successivo delle parti, incluso il Secondo Accordo Ricognitivo, è considerato elemento confermativo dell’esclusione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.
Massime di principio
- Nella cessione di azienda bancaria disciplinata da una norma speciale che rinvia a un contratto attuativo, il perimetro dei rapporti trasferiti si determina mediante la combinazione tra limite legale inderogabile e interpretazione delle clausole negoziali che individuano attività e passività incluse ed escluse.
- La sola pendenza di una lite alla data della cessione non è, di per sé, sufficiente a trasferire al cessionario la relativa passività quando il rapporto sostanziale da cui la lite origina risulti già estinto; occorre verificare se quel rapporto rientri effettivamente tra quelli inclusi nel contratto di cessione.
- Le clausole che menzionano i contenziosi pendenti come passività incluse vanno lette come esemplificative e non come criterio autonomo e assorbente di inclusione, dovendosi sempre accertare la funzionalità del singolo rapporto all’esercizio dell’impresa bancaria oggetto di trasferimento.
- Il comportamento successivo delle parti della cessione, se coerente con la clausola interpretata, può essere valorizzato come conferma dell’interpretazione testuale del contratto e può rafforzare la conclusione circa l’esclusione di specifiche categorie di contenzioso.
- In tema di successione nei debiti d’azienda bancaria in procedura concorsuale speciale, la legittimazione passiva del cessionario dipende dall’effettiva ricomprensione del rapporto controverso nel perimetro di cessione, non essendo sufficiente il mero dato formale della contemporanea pendenza del giudizio.
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