Cassazione Civile, Ordinanza n. 02717/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di più garanti personali di una società, per il pagamento in solido di una somma rilevante quale saldo di un finanziamento. I garanti proponevano opposizione sostenendo, in primo grado, che il contratto sottoscritto fosse una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia; la Corte d'appello ha condiviso tale qualificazione, ma ha ritenuto comunque infondata l'unica eccezione riproposta in appello, cioè l'eccezione di inadempimento ex art. 1460, secondo comma, c.c., fondata sul fatto che il mutuo sarebbe stato erogato per un importo inferiore rispetto a quello originariamente previsto. In cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza/procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la non conformità a buona fede del rifiuto di adempiere senza assegnare termine per osservazioni; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 1460, secondo comma, c.c., perché il giudice non avrebbe considerato come pacifica la condizione implicita del loro consenso alla concessione dell'intero importo promesso e le conseguenze economiche dell'erogazione ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva deciso sull'infondatezza dell'unica eccezione effettivamente devoluta, ossia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460, secondo comma, c.c., e aveva escluso che l'erogazione di un importo inferiore integrasse un inadempimento rilevante o avesse inciso concretamente sugli equilibri finanziari dedotti. Inoltre, le doglianze sul preteso surplus di esposizione in centrale rischi e sul possibile impiego della liquidità non erogata sono state qualificate come nuove e quindi inammissibili. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte ha rilevato che i motivi non soddisfacevano tale requisito.
Il ricorso per cassazione richiede specificità nell'individuazione delle rationes decidendi e nell'esposizione delle ragioni di censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
Invocato dai ricorrenti per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio su una questione asseritamente rilevata d'ufficio.
Invocato dai ricorrenti per sostenere il mancato assegnamento di termine per deduzioni sulla questione sollevata dalla Corte d'appello.
La Corte ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura che pretendeva di fondarsi su un fatto pacifico non considerato dal giudice di merito.
L'eccezione di inadempimento deve essere scrutinata alla luce della buona fede e delle circostanze del caso; nel caso concreto la Corte di merito ne ha escluso la fondatezza perché non risultava un inadempimento rilevante del creditore.
Richiamato per qualificare il rapporto come fideiussione, in alternativa al contratto autonomo di garanzia.
Richiamato per affermare l'opponibilità al creditore delle eccezioni spettanti al debitore principale, salvo diverso assetto negoziale.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non colpiscono la base decisoria effettiva sono inammissibili.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460, secondo comma, c.c. richiede una valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento dedotto e della sua incidenza sull'equilibrio del rapporto, secondo buona fede.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito o non devolute al giudice dell'impugnazione, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione, anziché contratto autonomo di garanzia, non è decisiva quando la difesa del garante si fondi solo su un'eccezione di inadempimento ritenuta infondata nel merito.
- L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 1460 c.c. appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →