Cassazione Civile, Ordinanza n. 07889/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una nota di rettifica INPS relativa al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, con richiesta di un contributo aggiuntivo dello 0,65% per un importo di Euro 7.583,59. La società cooperativa aveva impugnato la pretesa sostenendo, in sostanza, che i rapporti con i soci lavoratori non fossero subordinati oppure che, comunque, non potessero essere automaticamente assoggettati alla contribuzione collegata al Fondo. La Corte d'appello di Milano aveva invece confermato la debenza dei contributi, ritenendo che i soci svolgessero prestazioni continuative, elementari e ripetitive, inserite stabilmente nell'organizzazione della cooperativa, con assenza di rischio imprenditoriale e con retribuzione oraria predeterminata, così da integrare gli indici della subordinazione. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto undici motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 2094 c.c. per aver desunto la subordinazione dal solo dato formale dei contratti o dalle mansioni; violazione dell'onere della prova e delle presunzioni; omesso esame e mancata ammissione di prove orali; violazione della legge n. 142 del 2001 sulla posizione del socio lavoratore e sulla rilevanza della sua autonomia o partecipazione al rischio d'impresa. La ricorrente ha contestato anche l'asserita inversione dell'onere probatorio e l'utilizzo di elementi ritenuti irrilevanti o marginali per affermare la subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, poiché, pur richiamando integralmente una precedente decisione conforme dello stesso giudice, risultava chiara, completa e coerente con l'oggetto della controversia. Quanto ai motivi centrali, la Corte ha confermato che l'obbligo contributivo per il Fondo di solidarietà residuale presuppone l'accertamento del vincolo di subordinazione e che tale accertamento era stato correttamente compiuto dai giudici di merito sulla base di plurimi indici fattuali. Ha escluso qualsiasi inversione dell'onere della prova, precisando che non è possibile pretendere in sede di legittimità una rivalutazione del materiale istruttorio né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sugli indici di subordinazione. Ha inoltre ribadito che la qualificazione formale attribuita dalle parti o dalla cooperativa in sede previdenziale non vincola il giudice, dovendosi guardare alle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione, pur mutuata da precedente decisione, era intelligibile e completa
consente il richiamo a precedenti conformi; la riproduzione della motivazione di una sentenza precedente non integra di per sé vizio
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul ricorso per cassazione invocate per i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione
la subordinazione va verificata in concreto, sulla base dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare e degli indici rivelatori del rapporto
l'onere della prova non risulta invertito; l'INPS ha dedotto una pretesa fondata su un rapporto qualificato come subordinato e il giudice ha accertato positivamente i fatti costitutivi
il ragionamento presuntivo è ammesso se fondato su fatti noti e su indizi plurimi e convergenti; è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte respinge la doglianza perché mira a una rivalutazione del merito
art. 1, comma 2, L. 3 aprile 2001, n. 142
richiamato dalla ricorrente sulla posizione del socio lavoratore; la Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto dipende dalla concreta esecuzione e non è rimessa alla sola volontà delle parti
art. 1, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
consente al socio di instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro anche subordinato, distinto dal rapporto associativo
art. 3 L. 28 giugno 2012, n. 92
costituisce la base normativa del Fondo di solidarietà residuale e del relativo obbligo contributivo
art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
richiamato solo per dare atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, senza incidenza sul giudizio di cassazione
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
menzionato in tema di effetti interruttivi della liquidazione giudiziale, ritenuti non operanti nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione per relationem o mediante richiamo a precedente conforme non è di per sé apparente o nulla, se il ragionamento del giudice resta chiaro, completo e riferibile al caso deciso.
- La subordinazione del rapporto di lavoro si accerta in concreto, sulla base delle modalità effettive di svolgimento della prestazione e dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, non sulla sola qualificazione formale attribuita dalle parti.
- Nel rapporto tra cooperativa e socio lavoratore può coesistere un rapporto associativo con un distinto rapporto di lavoro subordinato; la partecipazione al rischio d'impresa come socio non esclude automaticamente la subordinazione del rapporto lavorativo.
- La qualificazione espressa nei contratti o nelle comunicazioni rese all'ente previdenziale non vincola il giudice quando sia smentita dall'effettiva esecuzione del rapporto.
- Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta e la ponderazione degli indici di subordinazione appartengono al giudice di merito, salvo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Ai fini del ragionamento presuntivo, il giudice può valorizzare una pluralità di indici convergenti; è invece censurabile l'uso di presunzioni solo se manca il fatto noto o se il percorso logico è giuridicamente scorretto.
- Se l'ente previdenziale fonda la pretesa contributiva su rapporti qualificati come subordinati e il giudice accerta in concreto tale subordinazione, non vi è inversione dell'onere della prova solo perché il datore contesti l'inquadramento.
- Le attività elementari, ripetitive, stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale, svolte senza rischio imprenditoriale e con compenso predeterminato, possono costituire indici significativi di subordinazione.
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