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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04358/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due coimputati condannati in appello per un episodio di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Per uno di essi, la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado e in esito a procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena dopo averlo assolto per la detenzione della sostanza rinvenuta sulla sua persona, ritenendo però la sua codetenzione dello stupefacente trasportato nell'auto condotta dall'altro imputato. Per il secondo, la Corte territoriale ha rideterminato la pena per il medesimo episodio di trasporto, assolvendolo però per la detenzione della sostanza rinvenuta presso la propria abitazione e per la partecipazione alla detenzione della sostanza trovata sulla persona del primo imputato. Il primo ricorrente lamenta violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per la detenzione di una sola dose di stupefacente rinvenuta sotto il sedile dell'auto da lui condotta, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e la non riferibilità di quella sostanza alla sua disponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha ritenuto che, essendo la sentenza di appello stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., erano deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e all'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; invece la doglianza sul trattamento sanzionatorio era preclusa, perché non riguardava una illegalità della pena né uno dei vizi consentiti. Quanto al secondo imputato, la Corte ha osservato che il motivo di ricorso richiedeva una nuova valutazione del fatto e delle emergenze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità, e comunque ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era congrua, non illogica e fondata su dati oggettivi, avendo attribuito la sostanza sequestrata all'imputato sulla base della provenienza dalla provvista domestica e dell'identità percentuale del principio attivo, traendo inoltre dalla quantità e modalità di occultamento la destinazione allo spaccio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di detenzione/trasporto di sostanza stupefacente di lieve entità contestata e confermata nei suoi elementi essenziali ai fini della condanna in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    In caso di sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione; restano precluse doglianze sul merito o sul mero trattamento sanzionatorio non sfocianti in illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il richiamo giurisprudenziale riportato nella decisione.

  • art. 610 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi inerenti alla validità del concordato, alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra accordo e pronuncia, non per contestazioni sul merito della pena.
  • Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non deducono un'illegalità della pena, ma si limitano a contestarne la quantificazione nell'ambito di un giudizio definito con concordato in appello.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle risultanze dibattimentali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e fondata su dati oggettivi, anche se la difesa proponga una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La destinazione allo spaccio può essere desunta dal quantitativo di sostanza, dalle modalità di occultamento e dagli elementi oggettivi di provenienza e composizione del materiale sequestrato, in assenza di allegazioni concrete di consumo personale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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