Cassazione Penale, Sentenza n. 1515/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in relazione ad alcuni capi (accordo di concordato ex art. 599-bis c.p.p.) e ha rideterminato la pena: Ruffier ha dedotto vizi di notificazione (decreto notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.) nonostante fosse noto il suo domicilio, e ha contestato la condanna al rimborso delle spese civili per il capo G sostenendo che quel reato si era estinto per prescrizione prima dell'appello; Prelli ha impugnato il diniego della sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità per mancanza di motivazione favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il motivo sulla notificazione di Ruffier è manifestamente infondato (il decreto risultava notificato a mani e, soprattutto, il rilascio di procura speciale per proporre il concordato ha fatto venire meno le conseguenze della eventuale nullità ai sensi dell'art. 185 c.p.p.); la doglianza sulla prescrizione (capo G) è manifestamente infondata perché la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 25/09/2017 mentre la lettura del dispositivo di primo grado è avvenuta il 26/07/2017, per cui non era estinto prima della lettura e dunque la questione civilistica era rilevante in appello; il motivo di Prelli è inammissibile per mancata specificità e la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego alla sostituzione della pena in considerazione della gravità e della partecipazione alla gestione societaria. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese di cassazione, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile (Banco BPM).
Norme richiamate
Disciplina della proposta di concordato: la sentenza di appello è stata adottata prendendo atto della proposta formulata dai difensori; la procedura ha portato alla dichiarazione di non doversi procedere per i capi indicati.
Il rilascio di procura speciale da parte dell'imputato per formulare la proposta di concordato interrompe le conseguenze di una nullità originaria, travolgendo solo gli atti che dipendono dalla nullità stessa; ciò ha reso irrilevante la precedente potenziale nullità di notificazione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione degli atti: il motivo di vizio di notificazione è stato ritenuto infondato poiché il decreto risultava notificato a mani del ricorrente e comunque assorbito dal rilascio della procura speciale.
Calcolo della prescrizione penale: applicando gli artt. 157 e 161 c.p. il termine ordinario di prescrizione per il reato del capo G risultava non ancora maturato alla data di lettura del dispositivo di primo grado, rendendo infondata la tesi di estinzione per prescrizione anteriore.
art. 538, comma 1 e art. 578, comma 1 cod. proc. pen.
Principi che collegano il decorso della prescrizione alla rilevanza del processo civile in appello: la Corte ha richiamato che rileva il momento in cui si è letta la sentenza di primo grado (lettura dispositivo) per valutare la prescrizione ai fini dell'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti previsti da questa disposizione e tuttavia dichiarato inammissibile ove privo di fondamento o specificità.
Norma che consente la condanna alle spese nei confronti dei ricorrenti: la pronuncia di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Disposizione procedurale richiamata per la trasmissione di atti e conclusioni scritte al giudice della cassazione; il fascicolo ha ricevuto le conclusioni del PG e delle parti civili conformemente alla norma.
Massime di principio
- La sottoscrizione di una procura speciale per porre in essere atti processuali rilevanti (es. proposta di concordato) può sanare gli effetti di una precedente nullità relativa alla notificazione, nella misura in cui gli atti successivi non derivano direttamente dalla nullità (art. 185 c.p.p.).
- Per valutare se un reato si è estinto per prescrizione ai fini dell'esercizio dei rimedi in appello occorre considerare la data di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado: se la prescrizione non era maturata alla data della lettura, la questione non impedisce l'oggetto civile in appello (artt. 157, 161 c.p.; artt. 538, 578 c.p.p.).
- Le doglianze sulla notificazione sono difficili da sostenere quando l'atto risulti notificato a mani o quando atti consequenziali (come la procura speciale) abbiano comunque prodotto effetti utili; va sempre dimostrato il concreto pregiudizio procedurale.
- Richieste di sostituzione della pena detentiva con misure alternative richiedono motivazione specifica e valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sul ruolo dell'imputato; la genericità del motivo in cassazione determina l'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione espone i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, spesso, a sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) nonché al rimborso delle spese della parte civile se costituita.
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