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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34640/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni della disciplina in materia di pesca e acquacoltura, perché un'imbarcazione avrebbe navigato in un'area soggetta a restrizioni con rotta e velocità difformi da quelle prescritte. I destinatari della sanzione hanno proposto opposizione; il giudice di pace ha solo ridotto l'importo, mentre il tribunale, in appello, ha annullato l'ordinanza ritenendo illegittimo il verbale per mancata indicazione delle ragioni della contestazione non immediata, richiamando l'art. 201 c.d.s. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 201 c.d.s. e dell'art. 14 L. 689/1981, sostenendo che per le infrazioni in materia di navigazione e pesca non si applica la disciplina del codice della strada sulla contestazione immediata, ma quella generale della L. 689/1981, sicché la contestazione differita è legittima se la notificazione avviene entro 90 giorni. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, osservando che l'accertamento era stato compiuto mediante metodo satellitare. I resistenti sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che per le sanzioni previste dal d.lgs. 4/2012 la disciplina applicabile è quella generale della L. 689/1981, espressamente richiamata dall'art. 13 del decreto, con conseguente esclusione dell'art. 201 c.d.s. Inoltre, la mancata contestazione immediata non determina di per sé invalidità della sanzione quando il verbale sia stato notificato nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981. Poiché il tribunale aveva annullato la sanzione solo per l'omessa indicazione delle ragioni della contestazione differita, senza verificare il rispetto del termine di 90 giorni, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. m), d.lgs. 4/2012

    La norma punisce la navigazione in aree marine soggette a restrizioni della pesca con rotta o velocità difformi da quelle imposte dalla normativa europea e nazionale, accertata con dispositivi di localizzazione satellitare.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 4/2012

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola i divieti dell'art. 10, salvo che il fatto costituisca reato.

  • art. 13 d.lgs. 4/2012

    Dispone che le sanzioni amministrative previste dal decreto si applicano secondo le modalità della L. 689/1981, escludendo la disciplina speciale del codice della strada.

  • art. 201 c.d.s.

    La Corte afferma che non si applica alle violazioni in materia di pesca/navigazione disciplinate dal d.lgs. 4/2012.

  • art. 14 L. 689/1981

    Nel regime generale delle sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata non estingue l'obbligazione né invalida la pretesa punitiva se la notificazione del verbale avviene nel termine di 90 giorni.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale richiama espressamente la L. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative, non può estendersi analogicamente la diversa disciplina del codice della strada sulla contestazione immediata, salvo espresso rinvio.
  • La mancata contestazione immediata di una violazione amministrativa non determina, di per sé, l'illegittimità della sanzione se la contestazione differita è avvenuta nel termine di legge previsto per la notificazione del verbale.
  • Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa deve verificare prioritariamente il rispetto del termine di notificazione previsto dalla L. 689/1981, non potendo annullare il provvedimento solo perché il verbale non espone le ragioni della mancata contestazione immediata quando tale requisito non sia richiesto dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di una disciplina sanzionatoria speciale che rinvia alle modalità della L. 689/1981, il vizio da contestazione differita va valutato alla luce della legge generale sulle sanzioni amministrative e non della disciplina settoriale estranea al rapporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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