Cassazione Civile, Ordinanza n. 18152/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva chiesto, in sede di verifica del passivo di una società in amministrazione straordinaria, l’ammissione in prededuzione di un credito di euro 366.797,87 per trasporti eseguiti prima dell’apertura della procedura. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la qualità di piccola o media impresa della creditrice e comunque insussistente il requisito oggettivo, poiché i trasporti riguardavano prodotti finiti in uscita dallo stabilimento e non prestazioni funzionali al risanamento ambientale o alla continuità degli impianti essenziali. La ricorrente ha proposto tre motivi: nullità del decreto per mancata discussione collegiale dell’opposizione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole processuali per avere il giudice scrutinato la prededucibilità nonostante la pretesa mancata contestazione; violazione della disciplina speciale sulla prededuzione perché il Tribunale avrebbe richiesto anche alle imprese di autotrasporto il requisito dimensionale della PMI e avrebbe dato un’interpretazione troppo restrittiva dell’ambito oggettivo della norma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del procedimento, chiarendo che la trattazione delegata al relatore non viola la collegialità né il diritto di difesa. Ha poi affermato che il giudice della verifica del passivo non è vincolato dalle conclusioni degli organi della procedura e può rilevare d’ufficio questioni giuridiche sulla collocazione del credito, inclusa la prededuzione. Sul merito, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale nel pretendere la prova dei requisiti dimensionali della PMI, poiché la previsione di prededuzione è eccezionale e di stretta interpretazione. Ha inoltre precisato che la norma interpretativa successiva ha ampliato i presupposti oggettivi della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto, ma non ha inciso sui requisiti soggettivi già previsti. La doglianza sulla prova dimensionale è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, mentre il motivo sull’estensione oggettiva della prededuzione è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura resistente.
Norme richiamate
comma 3, comma 9, comma 11
La trattazione può essere delegata al relatore; questi può istruire la causa, ma la decisione finale spetta comunque al collegio con decreto motivato.
La delega al relatore per la sola trattazione e l’istruttoria non viola la riserva di collegialità.
D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter
La prededuzione è riconosciuta solo se sussistono congiuntamente i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali previsti dalla norma.
Ha convertito con modificazioni il D.L. n. 347 del 2003, mantenendone l’impianto speciale sulla prededuzione.
D.L. n. 91 del 2017, art. 8, comma 1-bis
"si interpreti nel senso che ... rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA"
È norma di interpretazione autentica che amplia l’ambito oggettivo dei crediti prededucibili, ma non elimina il requisito soggettivo della PMI.
Richiamato come parametro generale della prededuzione nelle procedure concorsuali.
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
Definisce i criteri dimensionali per qualificare una impresa come piccola o media, che devono essere provati dal creditore.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata contestazione dei fatti costitutivi, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione difensiva.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione delle prove.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra errori di diritto, nullità processuali e rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non è vincolato dalle conclusioni degli organi della procedura e può verificare d’ufficio la corretta collocazione del credito, compresa la sua eventuale prededucibilità, nei limiti delle preclusioni processuali.
- La mancata contestazione di un fatto costitutivo esonera dalla prova del fatto solo quando quel fatto sia realmente decisivo e non sia comunque necessario il controllo officioso del giudice su presupposti giuridici rilevabili d’ufficio.
- Le norme che attribuiscono prededuzione a crediti anteriori alla procedura hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente: chi invoca il beneficio deve provare tutti i presupposti richiesti dalla legge, compreso il requisito dimensionale della propria impresa quando previsto.
- Una norma di interpretazione autentica può ampliare l’ambito oggettivo di applicazione di una disciplina speciale, ma non si presume che incida anche sui requisiti soggettivi espressamente previsti dalla norma interpretata.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle risultanze probatorie: è denunciabile solo un vizio nei limiti consentiti, non un dissenso sull’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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