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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31183/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CTP di Milano dichiarando la giurisdizione del giudice tributario su una cartella di pagamento per "canone di concessione tributo 9510". Equitalia deduce che il canone di concessione di beni demaniali ha natura privatistica (identificata dal codice 9510 nell'atto riscossivo) e che quindi la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992). Con un secondo motivo deduceva poi questioni relative alla competenza territoriale dell'agente della riscossione e all'applicazione degli artt. 12 e 46 d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni demaniali (canoni di concessione) abbiano natura non tributaria e rientrino, in linea generale, nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la controversia implichi la verifica di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (che ricadrebbe nella giurisdizione amministrativa). Ha conseguentemente cassato la sentenza della CTR nella parte interessata e rimesso la causa al giudice ordinario. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    "(...) Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (...)"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che le controversie su canoni di concessione demaniale non rientrano automaticamente nella giurisdizione tributaria poiché tali canoni sono entrate di natura privatistica; l'appartenenza alla giurisdizione tributaria richiede che la prestazione abbia natura tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Richiamato in relazione alla ripartizione di giurisdizione tra giudice tributario e altri giudici; la Corte ha ritenuto applicabile la regola che esclude la giurisdizione tributaria quando la prestazione non ha natura fiscale.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento, disciplinata dall'art. 25, contiene gli elementi (intestazione, somma, causale tramite codice) sufficienti a individuare la provenienza dell'atto di riscossione; la presenza del codice causale 9510 consente di comprendere la prestazione richiesta.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 46

    Citato nel secondo motivo relativo a deleghe e competenza territoriale dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto tale questione assorbita dall'esito sul primo motivo.

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Richiamato quale base formale dei motivi di nullità/violazione di legge sollevati in cassazione (n. 3 violazione di norme di diritto).

  • codice di procedura civile, art. 374

    Richiamato in relazione alla trattazione delle questioni di giurisdizione e alla possibilità delle sezioni semplici di decidere su tali questioni quando vi siano pronunce delle sezioni unite o altre condizioni processuali ricorrenti.

  • Costituzione, art. 53

    La Corte fa riferimento al criterio distintivo dell'entrata tributaria (destinazione alla spesa pubblica) per distinguere entrate tributarie da entrate privatistiche.

Massime di principio

  • I canoni di concessione per l'utilizzo di beni demaniali sono, di regola, entrate di natura privatistica e non tributarie: pertanto le controversie relative a tali canoni spettano al giudice ordinario, non al giudice tributario.
  • La mera circostanza che un credito sia riscossibile tramite ruolo e cartella esattoriale non determina automaticamente la natura tributaria della prestazione: la riscossione coattiva tramite ruolo può riguardare anche entrate non tributarie.
  • Quando la controversia richiede la verifica di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (es. annullamento di atti amministrativi, valutazione di atti autoritativi nel rapporto concessorio) la competenza può ricadere sul giudice amministrativo anziché sull'ordinario.
  • La cartella di pagamento, se conforme al modello e contenente l'intestazione e il codice causale, è idonea a far comprendere la provenienza e la natura della richiesta; l'assenza della firma dell'esattore non inficia tale funzione quando il modello ministeriale è rispettato.
  • Questioni relative alla territorialità e alla consegna del ruolo all'agente di riscossione possono essere rilevanti, ma possono risultare assorbite o secondarie se la questione principale è la natura tributaria o privatistica del credito.

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