Cassazione Penale, Ordinanza n. 02304/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di un paio di forbici, un martello in ferro e un cacciavite, rinvenuti nell'autovettura dell'imputato durante un controllo dei Carabinieri. Il ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione di assenza del giustificato motivo, la mancata concessione della diminuente per la lieve entità del fatto e la conferma del trattamento sanzionatorio; la Corte rileva però che il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e chiede solo una diversa valutazione degli elementi di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e non manifestamente illogica nell'escludere il giustificato motivo del porto degli strumenti, poiché l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione né agli operanti né successivamente. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata concessione della diminuente della lieve entità, valorizzando il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e le pendenze risultanti a suo carico, nonché congruamente motivata la pena, poco sopra il minimo edittale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere o comunque idonei all'offesa; l'assenza di una spiegazione plausibile sul possesso consente di escludere il giustificato motivo.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo deve emergere da una spiegazione concreta e plausibile fornita dall'interessato; la sua totale mancanza legittima il rigetto della censura sulla sussistenza dell'elemento oggettivo.
- La valutazione sulla lieve entità del fatto può essere negata anche in ragione del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e del suo pregresso penale, purché il giudice dia conto del relativo percorso motivazionale.
- La conferma della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito degli elementi già apprezzati dai giudici di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando, pur formalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà mira a ottenere una rivalutazione del fatto e non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
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